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Incarto n.
16.2010.43

Lugano

30 settembre 2011/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Fiscalini

 

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 10 maggio 2010 presentato da

 

 

RI 1 

(patrocinata dall'  PA 1 )

 

 

contro la sentenza emessa il 15 aprile 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa IU.2008.175 (contratto di insegnamento) promossa con istanza 4 luglio 2008 nei confronti di

 

 

 

 CO 1 

(patrocinata dall'  PA 2 );

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 4 settembre 2006 CO 1 – a quel tempo ancora minorenne – ha sottoscritto con l'accordo del padre __________, un contratto di “appalto di servizi” con la RI 1 in virtù del quale quest'ultima si impegnava “a svolgere attività didattica per il corso di liceo linguistico” per l'anno scolastico 2006/2007 all'Istituto __________ di __________ dalla stessa gestito, preparando l'alunna all'esame di idoneità alla 5ª classe del liceo linguistico. La retta annuale pattuita era di fr. 8000.–, di cui fr. 3000.– quale tassa di iscrizione pagata da CO 1 contestualmente alla sottoscrizione del contratto. Il 29 novembre 2006, __________, insoddisfatto delle prestazioni fornite dall'Istituto, ha comunicato a RI 1 la sua intenzione di disdire con effetto immediato il contratto, con il conseguente abbandono del corso di liceo linguistico da parte della figlia CO 1 e il diniego di pagamento di ulteriori importi oltre alla tassa di iscrizione già versata. Viste le resistenze in merito al pagamento della differenza di fr. 5000.– RI 1 ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

 

                                  B.   Il 5 giugno 2007 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto un'istanza di rigetto dell'opposizione introdotta il 16 febbraio 2007 da RI 1 nei confronti di CO 1. Statuendo con sentenza del 6 dicembre 2007 questa Camera ha respinto un ricorso per cassazione introdotto da RI 1 (inc. 16.2007.50).  

 

                                  C.   Con istanza del 4 luglio 2008 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 5000.– oltre interessi così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano. All'udienza del 3 novembre 2008, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza.

 

                                  D.   Statuendo il 15 aprile 2010 il Pretore, qualificato il contratto concluso dalle parti come contratto di insegnamento al quale erano applicabili anche le norme sul mandato, ha ritenuto che il contratto fosse stato validamente disdetto il 29 novembre 2006. Ciò posto, egli ha quantificato la mercede di spettanza dell'istante fino a quel momento in fr. 3000.–, già versati dalla convenuta, donde la reiezione dell'istanza.

 

                                  E.   Con ricorso per cassazione del 10 maggio 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC ticinese. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, ritenendo applicabile alla fattispecie l'art. 404 cpv. 1 CO senza considerare intempestiva la disdetta della convenuta ai sensi dell'art. 404 cpv. 2 CO, tale da averle cagionato il danno fatto valere in giudizio, o quantomeno nella misura ridotta di fr. 2000.–. Nelle sue osservazioni del 22 giugno 2010 CO 1 ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La decisione impugnata è stata comunicata prima del 31 dicembre 2010 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15).

 

                                   2.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 136 III 560 consid. 4.2).

 

                                   3.   Il Pretore, qualificato il contratto concluso dalle parti come contratto d'insegnamento con caratteristiche del mandato, della compravendita e della locazione, ha ritenuto applicabile al medesimo in particolare l'art. 404 cpv. 1 CO che permette alle parti di disdire in ogni momento il contratto, riconoscendo quindi all'istante la mercede solo sino al 29 novembre 2006, data per la quale è stata notificata la disdetta. La ricorrente, pur non contestando la qualifica giuridica attribuita dal primo giudice al contratto in esame, contesta l'applicabilità al medesimo dell'art. 404 cpv. 1 CO così come la tempestività della disdetta notificata dalla convenuta, e ritiene di avere diritto al risarcimento del danno subìto.

 

                                   4.   La qualifica e le caratteristiche del contratto concluso tra le parti accertate dal Pretore non sono in discussione (cfr. sulla natura del contratto d'insegnamento: DTF 132 III 755 consid. 2.1). La ricorrente contesta per contro l'applicabilità per analogia dell'art. 404 cpv. 1 CO secondo cui alle parti è data la possibilità di disdire il contratto in ogni tempo.

                                        

                                         Ora, il diritto di revocare in ogni tempo un mandato secondo l'art. 404 cpv. 1 CO è di natura imperativa e non può essere escluso o limitato contrattualmente (DTF 115 II 466 consid. 2a). Tale giurisprudenza è invero stata criticata da un parte della dottrina, segnatamente in merito alla sua applicabilità ai contratti misti che comprendono il mandato ma non sono contraddistinti da uno specifico rapporto di fiducia (cfr. per tutti: Engel, Contrats de droit suisse, 2ª edizione, pag. 508 seg.), non è applicata da qualche tribunale cantonale e finanche messa in discussione dal Tribunale federale delle assicurazioni (v. DTF 120 V 299). Resta il fatto che ancora recentemente lo stesso Tribunale federale ha tenuto conto di tali posizioni ma non ha ritenuto di scostarsi dalla propria giurisprudenza (sentenze 4A_437/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 1.4, 1.5 e 1.6; 4A_141/2011 del 6 luglio 2011 consid. 1.3). In tali circostanze la conclusione del Pretore non può ritenersi arbitraria, tanto più che in concreto l'insegnamento in quanto tale, e quindi il rapporto di fiducia caratteristico del mandato, non costituisce un semplice accessorio del contratto ma riveste carattere determinante come riconosciuto dalla ricorrente medesima.

 

                                   5.   La ricorrente ritiene che, comunque sia, quand'anche si applicasse l'art. 401 cpv. 1 CO, la disdetta era intempestiva con conseguente obbligo per la convenuta di risarcirle il danno cagionato ai sensi dell'art. 404 cpv. 2 CO.

 

                                         Ora, per tacere del fatto che davanti al primo giudice l'istante non si è prevalsa del carattere intempestivo della disdetta, in concreto la ricorrente sostiene l'intempestività della disdetta poiché notificata “3 mesi dopo l'inizio della scuola” e adduce di aver dovuto sostenere dei costi relativi all'assunzione dei docenti, all'acquisto di materiale e alla locazione di locali. Sennonché tali allegazioni non bastano a dimostrare che la disdetta del mandante è intervenuta in un momento sfavorevole e tale da averle cagionato un pregiudizio economico (Weber in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 16 ad art. 404 CO). Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il solo fatto di disdire un contratto prima della sua scadenza non basta a provare il carattere intempestivo della disdetta, che è dato solo quando la parte che la notifica procede senza giustificazione, causando così pregiudizio all'altra parte (Weber, op. cit., loc. cit. ) tale da comportare il suo obbligo di risarcimento, inteso quale pagamento delle spese da questa sostenute in previsione del contratto, così come  il risarcimento del mancato guadagno (Weber, op. cit., n. 17 ad art. 404 CO). Non avendo la ricorrente fornito nessun elemento dal quale poter dedurre l'intempestività della disdetta e di aver subito un qualsiasi danno, la conclusione del primo giudice che le ha riconosciuto solo la mercede per le prestazioni fornite sino alla scadenza del contratto, non può essere considerata arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.

 

                                   6.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). La ricorrente rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

 

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è respinto.

 

2.Gli oneri del presente giudizio, consistenti in :

 

                                         a) tassa di giustizia      fr.    620.–

                                         b) spese                         fr.      50.–

                                                                                fr.    670.–

 

sono posti a carico della ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 400.– di ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

   ;

   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.