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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 22 maggio 2010 presentato da
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RI 1,
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contro la sentenza emessa l'11 maggio 2010 dal
Giudice di pace del circolo della Navegna, nella causa n. 87-2010 (rigetto
dell'opposizione) promossa con istanza 27 aprile 2010 dallo |
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CO 1
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza 27 aprile 2010 lo CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del Circolo della Navegna il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1al PE n. __________ dell'UEF di Locarno notificatogli per l'incasso di fr. 70.–;
che tale importo corrisponde alla multa e alle spese poste a carico del convenuto con risoluzione n. __________ del 20 febbraio 2009 della Sezione della circolazione per avere posteggiato il proprio veicolo superando la durata di parcheggio autorizzata;
che all'udienza dell'11 maggio 2010, indetta per il contraddittorio, il convenuto, unico comparente, ha proposto di respingere l'istanza poiché sprovvista di un valido titolo esecutivo, non avendo egli ricevuto la decisione in questione;
che statuendo quel giorno medesimo il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante e ritenuto che “ le eccezioni sollevate in udienza dal convenuto sfuggono alla competenza del giudice del rigetto”, ha accolto l'istanza;
che con ricorso per cassazione del 22 maggio 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente concluso alla presenza di un valido titolo esecutivo nonostante l'assenza di una prova della sua notifica al destinatario;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
e considerando
in diritto:
che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (D. Staehlin in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, 1998, n. 115 ad art. 80);
che quest'esame tende ad accertare il carattere esecutivo del titolo prodotto, l'identità tra il creditore e il procedente, tra il debitore e l'escusso, e tra il credito indicato nel precetto e quello menzionato nel titolo medesimo (D. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84 LEF e n. 9 ad art. 80 LEF);
che l'esecutività di una decisione si determina dal suo passaggio in giudicato formale, ciò che presuppone la sua regolare intimazione al destinatario senza che questi l'abbia impugnata nei termini stabiliti (D. Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 LEF);
che la prova della regolare notifica del titolo incombe all'autorità, ciò a maggior ragione nel caso in cui, come in concreto, il destinatario contesta di aver ricevuto la decisione e vi siano indizi per ritenere che la stessa gli sia effettivamente pervenuta (D. Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 LEF);
che in concreto, la decisione di multa non è stata notificata al domicilio del convenuto in via R__________ 8 a M__________, ove risiede dal 2007, correttamente indicato nel PE e nell'istanza, bensì in via __________ O__________ 6 a M__________;
che non avendo l'istante fatto fronte a tale onere probatorio, la documentazione dallo stesso prodotta non può essere parificata a valido titolo esecutivo;
che ciò posto, il ricorso, che ha evidenziato un'arbitraria valutazione delle prove documentali e un'errata applicazione dell'art. 80 LEF da parte del primo giudice, deve essere accolto;
che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera con la conseguente reiezione dell'istanza;
che vista la particolarità del caso non si prelevano oneri processuali;
che, per quanto riguarda l'indennità in favore del ricorrente, la stesura del ricorso non ha cagionato all'interessato particolari costi per la complessità della causa né verosimili perdite di guadagno;
per questi motivi,
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto e di conseguenza la sentenza 11 maggio 2010 del Giudice di pace del circolo della Navegna è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.–, anticipata dalla parte istante, rimane a suo carico con l'obbligo di versare al convenuto un'indennità di fr. 30.–.
II. Non si prelevano tasse o spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.