Incarto n.
16.2010.48

Lugano

18 giugno 2010/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 14 giugno 2010 presentato da

 

 

 

RI 1 

 

 

contro la sentenza emessa il 9 giugno 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa DI.2010.230 (contratto di lavoro) promossa con istanza 8 febbraio 2010 da

 

 

 

 CO 1 

(rappresentato RA 1);

 

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                          che il 14 dicembre 2000 CO 1 RI 1con un salario di fr. 3700.– mensili lordi;

 

                                         che il 30 settembre 2008 RI 1 ha disdetto il rapporto di lavoro per il 30 novembre 2008;

 

                                         che avendo CO 1 ricevuto la lettera di licenziamento solo il 2 ottobre 2008, il termine di disdetta si è protratto fino al 31 dicembre 2008, data fino alla quale il lavoratore è stato remunerato;

 

                                         che dal 9 dicembre 2008 alla fine di febbraio 2009 CO 1, affetto da sindrome ansiosa-depressiva, è stato dichiarato dal proprio medico curante inabile al lavoro;

 

                                         che con istanza 8 febbraio 2010 CO 1 ha convenuto CO 1davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 4008.21 lordi oltre interessi del 5% dal 31 marzo 2009;

 

                                         che tale importo corrisponde al salario del mese di marzo 2009 e alla quota parte di tredicesima per i mesi di gennaio e febbraio 2009 il lavoratore avendo percepito solo le relative indennità dall'assicuratore malattia;

 

                                         che all'udienza del 23 marzo 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, il rapporto di lavoro essendosi concluso il 31 dicembre 2008;

 

                                         che statuendo il 9 giugno 2010 il Pretore ha accolto l'istanza obbligando la convenuta a versare all'istante fr. 3318.60 oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2009;

 

                                         che con lettera del 14 giugno 2010, indirizzata al Pretore e trasmessa a questa Camera per competenza, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio;

 

                                         che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

                                     

 

e considerando

 

in diritto:                        che secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve contenere le domande di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);

 

                                         che in concreto il contenuto dello scritto 14 giugno 2010 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

 

                                         che, infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a ribadire la propria versione dei fatti, secondo cui essa avrebbe validamente disdetto il rapporto di lavoro il 30 settembre 2008, proponendo dei testimoni a comprova di tale sua allegazione;

 

                                         che, innanzi tutto, la proposta di nuove prove è irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

 

                                         che anche nel merito, le argomentazioni della ricorrente circa l'avvenuta notifica della disdetta il 30 settembre 2008, fattispecie peraltro espressamente considerata anche dal Pretore nel suo giudizio, non contengono nessuna censura nei confronti del giudizio impugnato, la ricorrente riproponendo semplicemente il suo punto di vista;

 

                                         che per motivare un ricorso per cassazione non basta infatti contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero viziati di errore qualificato;

 

                                         che pertanto questa Camera è nell'impossibilità di individuare e  giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure richiesto dalla ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 329);

 

                                          che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                         che l'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro, mentre non si pone problema di ripetibili all'istante, al quale il ricorso non è stato intimato.

 

 

 

Per questi motivi

 

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è inammissibile.

                                                                                                                             

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

– ;

– .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                  La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.