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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Pellegrini |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 14 giugno 2010 presentato da
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CO 1; (rappresentata dall'amministratore unico) |
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 27 maggio 2010 CO 1 ha fatto notificare a RI 1 il PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona per l'incasso di fr. 1388.65 oltre accessori, al quale questi ha interposto opposizione motivandola con il mancato ritorno a miglior fortuna;
che chiamato a pronunciarsi su questa opposizione, il giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona ha convocato le parti all'udienza del 9 giugno 2010 per la discussione;
che in tale sede il convenuto ha dichiarato di essere in attesa di una decisione dell'assicurazione invalidità e di non essere in grado di pagare alcunché, soggiungendo però che “appena in possesso della decisione citata mi impegno a pagare la fattura ratealmente con importi mensili di fr. 100.– fino ad estinzione del debito …”;
che l'istante si è dichiarato d'accordo sulla transazione e “al termine del pagamento la parte attrice procede alla cancellazione del PE __________”;
che il giudice di pace supplente ha chiuso il verbale nel seguente modo:
L'istruttoria è dichiarata chiusa. Le parti non possono produrre nuovi documenti o chiedere l'assunzione di altre prove. Le parti rinunciano al dibattimento finale. Letto alla costante presenza delle parti, approvato e firmato all'originale oggi mercoledì 9 giugno 2010 ore 10.45;
che con ricorso del 14 giugno 2010 RI 1 è insorto contro la decisione appena citata ribadendo di non essere in grado di pagare la fattura citata e di avere accettato le condizioni menzionate sul verbale per paura e confusione;
che l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che, nella fattispecie, all'udienza del 9 giugno 2010 le parti hanno indubbiamente raggiunto una transazione giudiziaria;
che in casi del genere il giudice ne da atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo (art. 352 cpv. 2 CPC);
che quindi l'atto impugnato, pur difettando di qualsiasi dispositivo, deve essere considerato un decreto di stralcio;
che nel Cantone Ticino un decreto di stralcio ha portata meramente dichiarativa e può quindi essere impugnato solo ove sia litigiosa l'esistenza stessa del motivo che ha posto termine alla lite (RtiD I-2004 pag. 486 consid. 1 con rinvio), ma non il merito di una transazione (che può essere rimesso in discussione solo con azione ordinaria: Rep. 1982 pag. 203 consid. 2);
che nella misura in cui il ricorrente afferma di non essere in grado di pagare la fattura citata e di avere accettato le condizioni menzionate sul verbale per paura e confusione, il ricorrente tenta di rimettere in discussione il merito della transazione;
che in tali circostanze il ricorso sfugge ad ogni esame e si rivela dunque irricevibile;
che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;
che non si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto di intimazione;
per questi motivi
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse di giustizia né spese e non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.