Incarto n.
16.2010.59

Lugano

4 aprile 2011/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Fiscalini

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 21 giugno 2010 presentato da

 

 

RI 1

(patrocinata dall')

 

 

contro la sentenza emessa il 31 maggio 2010 dal Giudice di pace del circolo di Carona nella causa n. C09-002 (contratto d'appalto) promossa con istanza 18 dicembre 2008 da

 

 

 

CO 1;

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 14 maggio 2008 CO 1 ha sottoscritto “per accettazione un'offerta della RI 1 per la fornitura e la posa di 8 porte d'interni nella sua abitazione per un prezzo di fr. 6000.– IVA inclusa. Il 3 dicembre 2008 RI 1 ha emesso la fattura finale di fr. 5291.– con un saldo in suo favore di fr. 491.–. In calce alla stessa figura un clausola, sottoscritta anche dal committente secondo cui “Da firmare come accettazione merce, con la presente si concorda che la commessa è chiusa senza alcuna riserva ed eventuali rivendicazioni economiche da ambo le parti (ovviamente è inclusa la garanzia del materiale come da produttore)”. CO 1 ha pagato l'importo residuo di fr. 491.–.                                        

                                  B.   Il 18 dicembre 2008 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Carona per ottenere il pagamento di complessivi fr. 2000.– (fr. 295.– quale rimborso dell'importo supplementare pagato per l'”allargamento imbotte”, fr. 1460.– per interessi ipotecari pagati durante il periodo di ritardo della fornitura e posa delle porte, fr. 220.– quale indennità per ore di lavoro perse e fr. 25.– per spese telefoniche e postali). All'udienza del 25 marzo 2009, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 31 maggio 2010 il Giudice di pace ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 750.–.  

                                         

                                  C.   Con ricorso per cassazione 21 giugno 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC ticinese. CO 1 non ha presentato osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15).

                                     

                                   2.  Giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore

                                         o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata

                                         manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale

                                         oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

                                         di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3.).

 

                                   3.   Il Giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza rilevando che con riferimento alla seconda richiesta di acconto, pagato dall'istante il 29 ottobre 2008, il compimento dell'opera doveva avvenire nei primi giorni di novembre 2008. E siccome il contratto era stato adempiuto solo il 3 dicembre 2008 con il ritiro della merce e il pagamento della fattura da parte del committente, come concordato dalle parti, il ritardo della RI 1 nella fornitura delle porte è stato stabilito in un mese. Quanto all'ammontare del risarcimento, il primo giudice ha tenuto conto che nel dicembre 2008 il credito di costruzione ammontava a fr. 300 000.– e il tasso d'interesse al 3%. La ricorrente rimprovera al primo giudice di non avere tenuto conto dell'accordo risultante in calce alla fattura del 3 dicembre 2008, in cui le parti si sono dichiarate integralmente tacitate, dopo che il committente si era detto disposto a ritirare e posare lui stesso le porte e avere pagato l'importo residuo di fr. 491.–. Secondo la ricorrente, poi, nessun atto di causa consente di determinare che tra le parti fosse stato pattuito un termine di consegna delle porte.                                      

 

                                   4.   a)   L'accoglimento di una pretesa di risarcimento del danno per il tardato adempimento presuppone che l'obbligazione sia scaduta ed il debitore sia stato messo in mora mediante l'interpellazione del creditore (cfr. art. 102 cpv. 1 e 103 cpv. 1 CO). La scadenza, in difetto di determinazione contrattuale, va provocata dal creditore mediante interpellazione, vale a dire mediante l'invito rivolto al debitore ad eseguire la prestazione dovuta. Può avvenire sia per iscritto che verbalmente o per atti concludenti, a condizione che ne risulti chiaramente la volontà del creditore di ricevere la prestazione.

 

                                         b)   In concreto, dagli atti risulta che in una sua lettera del 27 novembre 2008 (doc. 3), CO 1 facendo riferimento a una precedente missiva della RI 1 del 24 ottobre 2008 (richiesta del secondo acconto), ha indicato che l'appaltatrice gli aveva comunicato che dopo il pagamento del secondo acconto avrebbe preso contatto con lui per definire la data di posa delle porte e che successivamente un dipendente della stessa gli aveva confermato la posa delle porte per il 17 e 18 novembre 2008. Sennonché, per tacere del fatto che malgrado la riserva espressa all'udienza del 25 marzo 2009 l'istante non ha prodotto la lettera della controparte del 24 ottobre 2008, la convenuta ha negato che dopo il 24 ottobre 2009 sia stata telefonicamente stabilita una nuova data di posa, tanto meno per il 17/18 novembre 2008. All'udienza del 25 marzo 2009 l'istante, dopo essersi riconfermato nella sua domanda in tutti i punti e in tutti i dettagli, ha precisato che i termini del 3 e 5 dicembre 2008 erano stati posti quali “ultimatum” dopo che tutti gli altri termini forniti verbalmente dalla controparte erano stati disattesi. Ciò nonostante agli atti non vi è alcun riscontro probatorio in merito a tali termini espressi verbalmente dalla ricorrente, ma solo quelli indicati dall'istante, quali “ultimatum”. ln tali circostanze l'accertamento del giudice di pace, secondo cui il compimento dell'opera doveva risalire ai primi giorni di novembre 2008 appare arbitrario, ovvero manifestamente insostenibile. E in mancanza di una prova sui termini di consegna è arbitrario ritenere che la convenuta fosse in mora nell'adempimento della sua prestazione.

 

                                         c)   Si aggiunga che foss'anche stata provata la mora della convenuta, la pretesa di risarcimento per “interessi ipotecari sul credito di costruzione” non sarebbe stata fondata. Intanto l'istante non ha provato che tali interessi non sarebbero stati dovuti alla banca se il compimento dell'opera fosse avvenuto in tempo. Inoltre il committente, sottoscrivendo la fattura del 3 dicembre 2008 ha liberato la controparte da eventuali rivendicazioni, di cui egli, al momento della firma poteva rendersi conto e, pertanto, anche dalla predetta pretesa di risarcimento (DTF 130 III 49 consid. 2.1.). Ciò posto, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della decisione del Giudice di pace. Ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC ticinese si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione dell'istanza.

                                        

                                   5.   Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). CO 1 si è astenuto tuttavia dal pronunciarsi sul ricorso. Non può quindi essere tenuto a corrispondere tasse o spese né ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 con richiamo). Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa. Ne segue che in concreto non vi è alcun “soccombente” a norma dell'art. 148 CPC ticinese che possa essere tenuto al pagamento di oneri o di indennità.

 

                                         Il pronunciato odierno impone altresì di modificare il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede che vanno posti a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta un'adeguata indennità per l'incomodo occorsole.

 


Per questi motivi

 

 

pronuncia:               I.   Il ricorso per cassazione è accolto, la sentenza 31 maggio 2010 del Giudice di pace del circolo di Carona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                         1.  L'istanza è respinta.

                                         2.  La tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 20.–, da anticipare dall'istante, restano a suo carico. CO 1 rifonderà alla controparte          un'indennità di fr. 50.–.

 

                                   II.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. L'anticipo di fr. 300.– in garanzia degli oneri processuali presunti sarà ritornato alla ricorrente.

 

                                  III.   Intimazione a:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.