Incarto n.
16.2010.60

Lugano

6 dicembre 2010/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

 

segretaria:

 Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 28 giugno 2010 presentato da

 

 

RI 1

(patrocinato dall')

 

 

contro la sentenza emessa il 16 giugno 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa inc. EF.2010.416 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 8 febbraio 2010 nei confronti di

 

 

 

CO 1

(patrocinato dall');

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                         che il 24 agosto 2007 CO 1 ha sottoscritto una ricevuta in cui ha dichiarato di avere ottenuto fr. 3000.– da RI 1 a titolo di prestito, somma che si impegnava a restituire senza sollevare eccezioni;                                  

 

                                         che il 9 aprile 2008 RI 1 ha chiesto a CO 1 la restituzione del citato importo;    

 

                                         che con istanza 8 febbraio 2010 RI 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 3000.– oltre interessi al 5% dall'11 aprile 2008;

 

                                         che all'udienza del 16 giugno 2010, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza e ha sollevato l'eccezione di compensazione, sostenendo di vantare una contropretesa nei confronti di RI 1 di fr. 3087.50, fatta valere con fattura del 21 agosto 2009; 

                                        

                                         che statuendo il 16 giugno 2010 il Pretore ha respinto l'istanza, ammettendo l'eccezione di compensazione sollevata dal convenuto;  

 

                                         che con ricorso per cassazione del 28 giugno 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio per ottenerne l'annullamento;

 

                                         che nelle sue osservazioni del 21 luglio 2010 CO 1 ha concluso per il rigetto del ricorso;

 

e considerando

 

in diritto:                        che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

 

                                         che il ricorrente rimprovera al primo giudice di avere ammesso la compensazione con una contropretesa di fr. 3087.50  fatta valere dal convenuto, nonostante le prestazioni si riferiscano alla __________ Sagl, di cui è socio gerente, e siano contestate;

 

                                         che nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 190), tale da permettere al creditore di chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 LEF);

 

                                         che l'attestazione sottoscritta dal convenuto il 24 ottobre 2007 in cui questi ha dichiarato di avere ricevuto dall'istante l'importo di fr. 3000.– a titolo di prestito, costituisce di principio, unitamente alla richiesta di restituzione del 9 aprile 2008, valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per l'importo ivi indicato;

 

                                         che di fronte a un tale titolo il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF);

 

                                         che, in concreto, per il Pretore il convenuto ha reso verosimile l'eccezione di compensazione;

 

                                         che trattandosi dell'eccezione di estinzione del debito per compensazione, questa deve essere accolta nella misura in cui il credito posto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/ Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 36 n. 7 pag. 8; D. Staehelin, op. cit. n. 83 ad art. 82 LEF);

 

                                         che, quindi, l'escusso deve rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche sulla base di giustificativi, la causa e l'importo del credito, ritenuto che la compensazione può avvenire solo nel caso in cui l'importo e l'esigibilità della contropretesa risultano con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli atti (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 e 2 pag. 81);

 

                                         che, in concreto, RI 1 non ha contestato la fattura emessa il 21 agosto 2009 da CO 1 per prestazioni per lavori extra contabili eseguiti per lui dal 28 maggio 2007 al 4 aprile 2008 ammontanti a fr. 3087.50 con allegato il dettaglio delle ore effettuate per __________ Sagl rispettivamente per RI 1 personalmente (doc. 1 e 2);

 

                                         che per il citato periodo CO 1 aveva già emesso, il 22 aprile 2008, una fattura rimasta incontestata, per le predette prestazioni per lavori extra contabili sia per __________ Sagl che per RI 1 personalmente con allegato il predetto dettaglio delle ore (doc. I, foglio 3 e 4), poi annullata e sostituita dalla fattura del 21 agosto 2009 con allegato lo stesso dettaglio delle ore (doc. 1 e 2); 

 

                                         che RI 1 ha sottoscritto l'8 aprile 2008 una ricevuta relativa alla consegna da parte di CO 1 di documenti, tra i quali le sue dichiarazioni fiscali per gli anni 2006 e 2007 (doc. 3);

 

                                         che dagli scritti prodotti, di cui al doc. 4, emerge che CO 1 ha eseguito ulteriori incarichi per RI 1, avendo chiesto all'Ufficio tassazione di Lugano Città una proroga per l'allestimento della dichiarazione d'imposta 2006 di RI 1, avendo inviato uno scritto alla __________ e avendo allestito numerose lettere in nome e per conto di RI 1, che non le ha contestate concretamente, le quali risultano integralmente elencate nel citato dettaglio delle prestazioni svolte da CO 1, di cui ai doc. 2 e doc. I foglio 4; 

 

                                         che i documenti prodotti portano a ritenere che le prestazioni fornite da CO 1, componenti la fattura del 21 agosto 2009 (doc. 1), si riferiscono a RI 1 e non a __________ Sagl;

 

                                         che nell'ambito di una procedura promossa da CO 1 contro la __________ Sagl, RI 1, socio della ditta, ha dichiarato di avere partecipato a riunioni con CO 1 e altre persone in relazione alla vendita del Ristorante __________ e che il relativo contratto di cessione è stato allestito da CO 1, senza eccepire che i compiti svolti da quest'ultimo gli erano stati conferiti dalla __________ Sag (doc. 5);

 

                                         che, visto quanto precede, la conclusione del Pretore di ritenere  verosimile il diritto del convenuto di compensare il credito posto in esecuzione con una sua contropretesa di fr. 3087.50 non appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile;

 

                                         che non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle prove da parte del Pretore, il ricorso deve essere respinto;

 

                                         che gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

 

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la OTLEF

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare alla controparte fr. 300.– per ripetibili

 

                                   3.   Intimazione a:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.