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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 7 settembre 2010 presentato da
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RI 1
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contro la sentenza emessa il 27 agosto 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa EF.2010.837 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 9 marzo 2010 da |
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CO 1
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 30 agosto 2002 CO 1 ha sottoscritto un contratto di lavoro con la RI 1, con cui quest'ultima lo ha impiegato in qualità di “assistant manager __________ & __________ __________” a far tempo dal 12 agosto 2002 (doc. A);
che in seguito al coinvolgimento del dipendente in un'inchiesta penale per truffa aggravata e amministrazione infedele ai danni della casa da gioco, il 26 marzo 2010 RI 1 ha notificato a CO 1 la risoluzione immediata del rapporto di lavoro per grave motivo;
che con istanza 9 marzo 2010 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 5'913.25 oltre interessi al 5% dal 22 febbraio 2010, rivendicati a titolo di salario e assegni familiari per il mese di febbraio 2010;
che all'udienza del 27 agosto 2010, indetta per il contraddittorio, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza sollevando l'eccezione di compensazione con una sua pretesa nei confronti dell'istante di fr. 34 000.– quale risarcimento per gli illeciti penali, commessi nei suoi confronti;
che statuendo lo stesso giorno il Pretore ha accolto l'istanza respingendo l'eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta;
che con ricorso per cassazione del 7 settembre 2010 la RI 1 è insorta contro il predetto giudizio per ottenerne, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento con conseguente rigetto dell'istanza;
che con decreto 9 settembre 2010 il presidente di questa Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo;
che nelle sue osservazioni del 23 settembre 2010 CO 1 ha concluso per la reiezione del ricorso;
e considerando
in diritto: che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che il Pretore non ha ammesso la compensazione sollevata dalla convenuta poiché nel corso dell'inchiesta penale promossa nei confronti dell'istante, l'accusatore di quest'ultimo ha ritrattato tutte le accuse mosse nei confronti di CO 1 negando il suo coinvolgimento nella truffa ai danni della casa da gioco;
che, quindi, per il primo giudice in mancanza di una qualsiasi responsabilità dell'istante la convenuta non poteva vantare alcuna pretesa risarcitoria nei suoi confronti;
che la ricorrente rimprovera al primo giudice di non avere ammesso la compensazione rilevando in sintesi che l'accusatore dell'istante in sede penale lo ha bensì in un primo tempo scagionato salvo poi ritrattare le sue dichiarazioni confermando il pieno coinvolgimento dell'istante nella truffa, per altro confermato da altri imputati;
che a fronte di un valido titolo di rigetto come nella fattispecie il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti il 30 agosto 2002, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF);
che nella fattispecie, contrariamente a quanto accertato dal Pretore, l'accusatore dell'istante ha bensì in un primo tempo scagionato quest'ultimo (verbale di interrogatorio del 5 marzo 2010 pag. 10) salvo poi ritrattare le sue dichiarazioni e confermare il coinvolgimento dell'istante nella truffa ai danni della convenuta (verbale del 17 marzo 2010 pag. 2);
che, ciò premesso, quand'anche si ammettesse una responsabilità dell'istante per il danno causato alla convenuta, la decisione del Pretore può essere annullata se risulta essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 4 consid. 1.3);
che, in concreto, la pretesa di fr. 34 000.– posta in compensazione risulta essere composta di diversi importi che, secondo le dichiarazioni di persone coinvolte nell'inchiesta penale promossa nei confronti di più persone per una truffa e amministrazione infedele commessa a suo danno, sarebbero stati incassati dall'istante;
che trattandosi dell'estinzione del debito per compensazione, questa eccezione può essere accolta nella misura in cui il credito posto in compensazione sia reso attendibile (D. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG, 2ª edizione, n. 93 ad art. 82 LEF);
che, quindi, l'escussa deve rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l'importo del credito, ritenuto che la compensazione può avvenire solo nel caso in cui l'importo e l'esigibilità della contropretesa risultano con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli atti (Rep. 1999 pag. 273);
che le dichiarazioni dei vari imputati coinvolti nel procedimento penale, verbalizzate in vari atti formanti il fascicolo penale, non sono atte a fondare una pretesa risarcitoria della RI 1 nei confronti dell'istante;
che dai documenti allegati emergono unicamente dichiarazioni di persone coinvolte nei reati a danno della convenuta, ma nessun riconoscimento di un debito di fr. 34 000.– da parte dell'istante nei suoi confronti, rispettivamente nessuna condanna dello stesso da parte di un'autorità giudiziaria a versare alla ricorrente tale importo in risarcimento degli illeciti penali;
che, in circostanze del genere, l'importo e l'esigibilità della contropretesa posta in compensazione non risultano con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli atti;
che in definitiva nel risultato la decisione del Pretore non è arbitraria;
che non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, il ricorso deve essere respinto;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 146 cpv. 1 CPC ticinese);
che la ricorrente rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili;
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 190.–
b) spese fr. 50.–
fr. 240.–
sono posti a carico dalla ricorrente, tenuta a versare alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
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–; –.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.