Incarto n.
16.2011.21

Lugano

3 maggio 2011/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Fiscalini

 

vicecancelliera:

 Petralli Zeni

 

 

sedente per statuire sul reclamo 30 marzo 2011 presentato da

 

 

RE 1

(patrocinato dall')

 

 

contro la sentenza emessa il 18 marzo 2011 dal Pretore del Distretto di Leventina nella causa SE.2011.1 (contratto di locazione) promossa con istanza 21 gennaio 2011 da

 

 

 

CO 1;

 

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

 

in fatto:                          che con sentenza 18 marzo 2011 il Pretore del Distretto di Leventina ha attestato la regolarità della disdetta per il 31 marzo 2011 del contratto di locazione concluso tra CO 1 e  RE 1 avente per oggetto un terreno adibito ad uso commerciale a __________;

 

                                         che con reclamo 30 marzo 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

 

                                         che con decreto 31 marzo 2011 il presidente di questa Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo ;

 

                                         che il 28 aprile 2011 RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo, le parti avendo sottoscritto un nuovo contratto di locazione;

 

 

e considerando

 

 

in diritto:                        che la decisione impugnata è stata emessa il 18 marzo 2011 sicché alla stessa si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011;

 

                                         che così come è ammessa la possibilità per le parti di rinunciare a impugnare la decisione (art. 239 cpv. 2 CPC), nulla vieta alle stesse di ritirare il loro reclamo (cfr. Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale svizzero, n. 5B ad oss. art. 308–334);

 

                                         che la desistenza del reclamante comporta lo stralcio della procedura (cfr. art. 241 cpv. 3 CPC);

 

                                         che di regola la desistenza equivale a soccombenza, con obbligo per chi recede di assumere le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

                                         che tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;

 

                                         che non si pone problema di ripetibili, l'atto non essendo stato intimato per osservazioni;

                                                                                                                               

 

per questi motivi

 

 

decide:                    1.   Si prende atto del ritiro del reclamo. La procedura è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

 

 

 

                                   3.   Intimazione a:

 

–;

.

 

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.