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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |
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segretaria: |
Baur Martinelli |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 15 dicembre 2010 presentato da
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RI 1
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contro la sentenza emessa il 3 dicembre 2010 dal Giudice di pace supplente del circolo della Magliasina nella causa n. 21/2010 (contratto di mandato) promossa con istanza 22 luglio 2010 da |
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CO 1;
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 7 marzo 2008 i coniugi RI 1 e __________ __________ RI 1 hanno stipulato con CO 1 un contratto di mandato di vendita immobiliare in esclusiva con inizio il 25 febbraio 2008 e scadenza il 25 settembre 2008, rinnovabile tacitamente per un ulteriore periodo di tre mesi e così di seguito, in caso non fosse stato disdetto da una delle parti;
che secondo la clausola n. 5 del contratto ove i mandanti avessero ricevuto direttamente un'offerta vincolante di acquisto e avessero venduto il fondo, CO 1 avrebbe avuto diritto a un'indennità globale di fr. 1900.– a saldo delle sue pretese;
che con e-mail del 30 giugno 2009 RI 1 ha disdetto il contratto per la fine di settembre 2009;
che il 31 marzo 2010 CO 1 ha chiesto a RI 1 il pagamento di fr. 1900.–, la clausola n. 5 del contratto di vendita immobiliare in esclusiva essendo applicabile anche nel caso in cui il mandante avesse rinunciato a vendere l'immobile;
che viste le resistenze di RI 1, CO 1 gli ha fatto notificare il PE n. __________ dell'UE di Lugano a cui l'escusso ha interposto opposizione;
che con istanza 22 luglio 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo della Magliasina per ottenere il pagamento di fr. 1900.– oltre interessi e spese così come il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al citato PE;
che all'udienza del 26 ottobre 2010, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza, la clausola n. 5 del contratto in oggetto non potendo essere invocata in quanto l'immobile non era stato venduto mentre le spese sostenute dall'istante nel tentativo di vendere l'oggetto non dovevano essere da lui pagate in mancanza di un accordo in merito;
che statuendo il 3 dicembre 2010 il Giudice di pace ha accolto l'istanza obbligando RI 1 a versare all'istante fr. 1900.– oltre accessori e rigettando in via definitiva per tale importo l'opposizione interposta al citato PE;
che con ricorso per cassazione 15 dicembre 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che con decreto del 19 gennaio 2011 la vicepresidente di questa Camera ha concesso al ricorso l'effetto sospensivo;
che nelle sue osservazioni del 9 febbraio 2011 CO 1 conclude per la reiezione del ricorso;
e considerando
in diritto: che la decisione impugnata è stata comunicata prima del 31 dicembre 2010 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);
che la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese – disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali – una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che il mandato di vendita immobiliare esclusivo stipulato tra le parti prevedeva la seguente clausola:
qualora, durante la durata del presente mandato di vendita, i mandanti dovessero ricevere direttamente un'offerta vincolante di acquisto e vendesse il fondo, alla signora CO 1 spetterebbe un'indennità globale di fr. 1900.– (millenovecento) a saldo di ogni pretesa;
che, nella fattispecie, il mandato è stato regolarmente disdetto per il 30 settembre 2009 e l'immobile non è stato venduto direttamente dai coniugi RI 1RI 1 entro tale data;
che pertanto la condizione prevista dalla clausola n. 5 del contratto non risulta essere stata adempiuta né essa si presta ad altra interpretazione;
che, inoltre, il contratto in esame non prevede in alcun punto il rimborso delle spese sostenute dalla mandataria nel corso dell'espletamento del mandato nel caso di regolare disdetta;
che, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, la possibilità di disdire il contratto è stata prevista dalle parti nel contratto, per cui la disdetta è stata formulata validamente e non allo scopo di rendere inapplicabile la clausola n. 5;
che di conseguenza la decisione del primo giudice di condannare il ricorrente al pagamento dell'importo di fr. 1'900.– all'istante è arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile;
che il ricorso deve in tali condizioni essere accolto;
che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC ticinese, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione dell'istanza;
che gli oneri processuali e le indennità di entrambe le sedi seguono la soccombenza dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese);
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è accolto. Di conseguenza la sentenza 3 dicembre 2010 del Giudice di pace supplente del circolo della Magliasina è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 180.–, anticipata dalla parte istante, rimane a suo carico con l'obbligo di rifondere al convenuto un'indennità di fr. 20.–.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
da anticipare dal ricorrente, sono posti a carico di CO 1, che rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 50.–.
3. Intimazione a:
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–; –.
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.