Incarto n.
16.2022.11

Lugano

22 settembre 2022/jh                              

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Giani, presidente

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 6 maggio 2022 presentato dalla

 

 

RE 1 

(rappresentata da   )

 

 

contro la decisione emessa il 27 aprile 2022 dal Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona nella causa CM.2022.14 (contratto d'inserzione) promossa con istanza del 22 febbraio 2022 dalla

 

 

 

CO 1 ,

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 23 settembre 2020 l'associazione RE 1, tramite il suo segretario J__________ __________, ha chiesto alla società __________ Sagl un preventivo per la pubblicazione di un annuncio sul quotidiano __________. Il giorno successivo l'associazione ha accettato l'offerta di fr. 136.70 e l'inserzione è stata pubblicata sull'edizione del 25 settembre seguente. Il 30 settembre 2020 __________ Sagl ha trasmesso al cliente una fattura di fr. 136.65 e, dopo averne invano sollecitato il pagamento, le ha fatto notificare, il 25 maggio 2021, il precetto esecutivo n. __________27 dell'Ufficio di esecuzione di Bellinzona per ottenere l'incasso di fr. 136.65 più interessi al 5% dal 31 ottobre 2020 e di fr. 50.– indicando quali cause dei crediti “fattura no. 22251 datata 30.09.2020” e “spese amministrative”, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

 

                                  B.   Con istanza del 22 febbraio 2022 __________ Sagl si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per un tentativo di conciliazione volto a ottenere dall'associazione RE 1 il pagamento di complessivi fr. 186.65 (fr. 136.65 per la fattura e fr. 50.– per spese amministrative), così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Il 3 marzo 2022 il Giudice di pace supplente ha citato le parti all'udienza di conciliazione del 30 marzo seguente, avvertendole delle conseguenze in merito alla mancata comparizione. All'udienza di conciliazione il Giudice di pace supplente, vista l'assenza della convenuta, ha constatato l'impossibilità di conciliare le parti e su richiesta di __________ Sagl, ha aperto la procedura decisionale in applicazione dell'art. 212 CPC, nell'ambito della quale l'istante ha confermato le sue domande. Il 5 aprile 2022 la convenuta, ricevuto il verbale d'udienza, ha trasmesso al Giudice di pace supplente un memoriale di osservazioni spontanee in cui ha dichiarato di essere disposta a pagare “soltanto la fattura originale di fr. 136.35”, contestando però tutte le spese aggiunte, segnatamente quelle esecutive “poiché spetta all'ufficio di esecuzione e non al giudice del rigetto di decidere con competenza esclusiva”.

 

                                  C.   Statuendo con decisione del 27 aprile 2022 il Giudice di pace supplente, in accoglimento della petizione, ha condannato l'associazione RE 1 a versare all'attrice fr. 186.65. Le spese processuali di fr. 80.– sono state poste a carico della convenuta. Sulla domanda di rigetto dell'opposizione il Giudice di pace supplente non ha giudicato.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata, l'associazione RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 mag­gio 2022, in cui postula l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per un nuovo giudizio. __________ Sagl non è stata chiamata a formulare osservazioni al reclamo.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate, giusta l'art. 212 cpv. 1 CPC, da un Giudice di pace o da un Giudice di pace supplente in veste di autorità di conciliazione sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 28 aprile 2022. Datato 6 maggio 2022 ma impostato il 7 maggio successivo (cfr. timbro postale sulla busta d'invio), il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

 

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'er­rata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifesta­mente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata appli­cazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la viola­zione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impu­gnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace supplente, ricordato che l'istante ha chiesto di giudicare la controversia in applicazione dell'art. 212 CPC, ha ritenuto tardive le osservazioni spontanee presentate dalla convenuta il 5 aprile 2022. Egli ha tuttavia soggiunto che “comunque non contestano la sostanza della pretesa dell'istante” e che [diversamente da quanto preteso dalla convenuta] “l'istante nemmeno pretende il rimborso delle spese esecutive”. Premesso ciò, il primo giudice dopo avere accertato che su richiesta della convenuta l'istante aveva pubblicato un'inserzione sul quotidiano __________ del 25 settembre 2020 ma che la convenuta, malgrado i solleciti, non aveva pagato tale prestazione, ha accolto l'istanza e obbligato la convenuta a versare complessivi fr. 186.65 (fr. 136.65 per fattura e fr. 50.– per spese amministrative).

 

                                   4.   La reclamante rimprovera al Giudice di pace supplente di avere ritenuto tardive le sue osservazioni del 5 aprile 2022. Al proposito essa fa valere che quel memoriale doveva essere inteso come replica spontanea e andava ritenuto tempestivo poiché introdotto dopo soli quattro giorni dalla ricezione del verbale d'udienza. Dolendosi della violazione del suo diritto di essere sentita e del diritto di presentare osservazioni, la reclamante chiede di annullare la decisione impugnata e di rinviare la causa al Giudice di pace supplente per un nuovo giudizio.

 

                                         a)   Secondo l'art. 206 cpv. 2 CPC se il convenuto ingiustificatamente non compare all'udienza di conciliazione, l'autorità  di conprocede come in caso di mancata conciliazione (art. 209-212 CPC). Di conseguenza essa valuta se rilasciare l'autorizzazione ad agire (art. 209 CPC), se sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art. 210 CPC) o se emanare una decisione nel merito (art. 212 CPC). In quest'ultima ipotesi, l'autorità di conciliazione può, se così richiesta dall'attore, giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.– (art. 212 cpv. 1 CPC). L'autorità di conciliazione, se accetta la richiesta di giudicare la controversia in applicazione dell'art. 212 CPC, dopo avere chiuso a verbale la procedura di conciliazione, apre la procedura decisionale (RtiD II­-2020 n. 27c pag. 908) che è orale, ovvero non prevede uno scambio di scritti (art. 212 cpv. 2 CPC). In caso di assenza ingiustificata del convenuto, l'autorità giudica la controversia ponendo alla base della propria decisione gli atti inoltrati in conformità dell'ordinamento processuale civile svizzero e, fatto salvo l'art. 153 CPC, gli atti e le allegazioni della parte comparsa (art. 234 cpv. 1 CPC applicabile per rinvio dall'art. 219 cpv. 1 CPC; v. DTF 147 III 448 consid. 5.2).

                                                

                                         b)  Nella fattispecie è indubbio che la convenuta, benché regolarmente citata, non sia comparsa all'udienza di conciliazione del 30 marzo 2022. Né l'interessata ha, in qualche modo, giustificato la sua assenza. Al proposito essa non può pertanto rimproverare al Giudice di pace supplente di averla considerata assente ingiustificata. Premesso ciò, nella misura in cui fa valere una violazione del suo diritto di replica lamentando che il primo giudice non ha tenuto conto del memoriale spontaneo da lei trasmesso dopo l'udienza di conciliazione, essa equivoca manifestamente sui termini. Ora, che il diritto di essere sentito delle parti, sancito dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC, comprenda tra l'altro il diritto di prendere conoscenza di tutte le argomentazioni o prove sottoposte al tribunale e di determinarsi su di esse, a prescindere dal fatto che contengano o no elementi di fatto o diritto nuovi e siano atte a influenzare il giudizio è indubbio. La fattispecie in esame, tuttavia, non riguarda il caso in cui una parte presenta un memoriale scritto in vista di un'udienza di conciliazione, il quale non può semplicemente essere ignorato dal giudice (DTF 147 III 448 consid. 5.2), ma quella di una parte convenuta che, senza alcun valido motivo, decide deliberata- mente di sostituire la comparsa personale con un memoriale scritto. Il diritto di replica non conferisce però alla parte il diritto di disporre del procedimento come meglio crede, ovvero di scegliere secondo la propria convenienza una procedura scritta in luogo di quella orale, allorquando il suo diritto di essere sentito e il suo diritto al contraddittorio poteva essere tutelato presentandosi all'udienza (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_256/2020 dell'8 novembre 2021 consid. 4.3.3).

 

                                               Detto altrimenti, la parte convenuta che tenuta a comparire all'udienza non si presenta all'udienza ed è quindi contumace, non può successivamente presentare osservazioni scritte. Solo in sede d'udienza la parte può presentare le sue allegazioni e contestazioni alla pretesa avversaria. Ingiustificatamente assente all'udienza del 30 marzo 2022, la convenuta va pertanto rimessa alle sue responsabilità. Al riguardo nessun rimprovero può essere mosso al Giudice di pace supplente.

                                             

                                          c)  Si aggiunge che, a ben vedere, il primo giudice ha bensì dichiarato tardive le osservazioni spontanee introdotte dalla convenuta il 5 aprile 2022 ma alla prova dei fatti non ne ha ignorato il contenuto. Anzi, preso atto che “la sostanza” della pretesa avversaria non era contestata, ha indicato che contrariamente all'assunto dell'interessata, l'istante non aveva preteso il rimborso delle spese esecutive. In circostanze del genere, a prescindere dalla ricevibilità dell'atto, non è dato di vedere in che modo sia stato leso il diritto di essere sentito della convenuta. Posto che la convenuta ammetteva di dovere pagare fr. 136.65 e non contestava le spese amministrative di fr.  50.–, la decisione del Giudice di pace supplente è esente da critiche, tanto più che “l'assenza di riscontro” dell'inserzione oggetto della vertenza non giustifica il mancato pagamento delle prestazioni dell'istante. Ne segue che il reclamo vede la sua sorte segnata.

 

                                   5.   Le spese processuali seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità di inconvenienza, l'istante non essendo stata chiamata a presentare osservazioni al reclamo.

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 80.– sono poste a carico della reclamante.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  ;

–  .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.