Incarto n.
14.94.00019

Lugano

27 ottobre 1995/FC/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 25 luglio 1994 da

 

 

 

__________

 

 

Contro

 

 

 

__________

 

 

 

per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 10/12 gennaio 1994 dell’UEF di Mendrisio;

 

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha così deciso il 22/25 novembre 1994:

"1.    L'istanza è accolta.

         §   Sino a concorrenza di Fr. 8'603.50 con interessi al 5% dal 12 gennaio 1994, oltre le spese esecutive, è rigettata in via provvisoria l'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Mendrisio del 12 gennaio 1994.

  2.   Spese e TG in Fr. 140.--, da anticipare dall'istante, sono a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 100.-- di indennità";

 

decisione tempestivamente dedotta in appello il 2/5 dicembre 1994 dall'escussa che ha chiesto sia giudicato:

    "1.  L'appello è accolto e la sentenza riformata nel senso che:

     a)   l'istanza 25 luglio 1994 __________, è respinta;

    b)   è confermata l'opposizione interposta al precetto;

    c)    tassa di giustizia e spese a carico dell'istante che verserà alla convenuta le ripetibili;

     2.   Protestate tassa di giustizia, spese e indennità di seconda sede";

 

rilevato che l'appellata non ha presentato osservazioni;

 

esaminati atti e documenti;

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto

 

                                         che con PE n. __________ del 10/12 gennaio 1994 __________ procede contro __________ per Fr. 8'603.50 oltre accessori;

 

                                         che l’escussa ha interposto tempestiva opposizione;

 

                                         che con istanza 25 luglio 1994 , __________ ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione, protestate spese e indennità;

 

                                         che all’udienza dell'8 settembre 1994 l'escussa ha chiesto la reiezione in ordine dell'istanza per mancanza del prescritto di ordine pubblico dell'uso della lingua italiana, protestate spese e indennità, atteso che "il preteso e contestato riconoscimento di debito può essere solo il doc. B poichè le fatture non possono adempiere i presupposti dell'art. 82 LEF. Il doc. B è però redatto in tedesco. Per i principi espressi in Rep 1989 pag. 331 il doc. B deve essere tradotto in italiano per consentire all'escussa il suo diritto di difesa e quindi il suo diritto di essere sentita: non essendo cognita del tedesco, l'escussa non può comprendere il contenuto giuridico del doc. B che doveva essere presentato munito della indispensabile traduzione";

 

                                         che il Segretario assessore ha accolto l'istanza, dopo aver respinto l'eccezione d'ordine perchè "l'escussa non ha chiesto la traduzione del doc. B, limitandosi invero essa a postulare, per la mancata presentazione della traduzione in italiano, la reiezione in ordine dell'istanza" e "in tale contesto, essendo il doc. B un documento e non un atto di causa, non può essere condivisa la tesi dell'escussa secondo cui vi sarebbe stata, anche per mano dell'istante, violazione del citato prescritto d'ordine pubblico scatente dall'art. 117 cpv.1 CPC oppur'anco violazione del diritto di essere sentito";

 

                                         che con tempestivo appello __________ ha riproposto in sostanza le allegazioni già espresse nel contraddittorio, ribadendo che il doc. B non redatto in italiano e non tradotto "è da considerare dal profilo processuale come inesistente", ritenuto altresì che il fatto che il primo giudice l'abbia posto a fondamento del suo giudizio costituisce violazione del diritto di essere sentito;

 

                                         che l'appellante ha pure evidenziato che la sentenza "raggiunge il massimo del formalismo eccessivo sostenendo che la lingua italiana va usata nel processo solo per gli atti e non per i documenti";

 

                                         che ex art. 117 cpv.1 CPC il processo deve svolgersi in lingua italiana, ritenuto che per il cpv.2 "gli atti processuali, i documenti e le perizie" sono trattati allo stesso modo;

 

                                         che la normativa di diritto processuale ticinese riprende un principio generale ben radicato nel diritto ticinese: già l'art. 39 dell'abrogato CPC del 24 giugno 1924 stabiliva che "le allegazioni e conclusioni devono essere scritte in lingua italiana". Si tratta, per "radicata giurisprudenza" della II. Camera civile del Tribunale d'appello (cfr. sentenza 15 luglio 1974 in Rep 1975 p.302-303 nonchè sentenza inedita in re Z. c. F. del 3 febbraio 1965 della CCA), di "un prescritto di ordine pubblico che nel nostro Cantone non richiede alcuna giustificazione per cui l'osservanza di questa fondamentale forma non può essere lasciata all'arbitrio delle parti nè all'inerzia del giudice". Il Tribunale federale ha dal canto suo stabilito che il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e delle tre lingue ufficiali vale solo nei rapporti con le autorità federali per cui il diritto processuale cantonale può prescrivere, tra l'altro, l'uso esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per la stesura degli atti processuali (cfr. DTF 83 III 58, giurisprudenza che ha trovato ulteriore conferma in DTF 102 Ia 35-38; Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p.331);

 

                                         che la distinzione operata dal primo giudice tra atti e documenti è in contrasto con il chiaro tenore letterale dell'art. 117 cpv.2 CPC;

 

                                         che il doc. B, redatto in tedesco e non tradotto, posto dal primo giudice a fondamento del pronunciato qui impugnato, è pertanto inidoneo a costituire riconoscimento di debito ex art. 82 LEF legittimante il rigetto provvisorio dell'opposizione;

 

                                         che l'appello deve quindi essere accolto, con tassa di giustizia e indennità a carico di __________ (art. 51, 54, 67 cpv.1 e 68 cpv.2 OTLEF);

 

 

richiamati gli art. 117 CPC e 82 LEF;

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’appellazione 2/5 dicembre 1994 __________, è accolta.

 

                                         Di conseguenza la sentenza 22/25 novembre 1994 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud è così riformata:

 

                                         1.                      "L'istanza 25 luglio 1994 __________ è respinta.

                                         2.                      La tassa di giustizia in Fr. 140.--, da anticipare dall'istante, è a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 100.-- di indennità".

 

                                   2.   La tassa di giustizia d'appello in Fr. 200.--, da anticipare dall'appellante, è a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 150.-- di indennità".

 

                                   3.   Intimazione:    -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                    La segretaria