Incarto n.
14.95.00102

Lugano

12 luglio 1995/B/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 febbraio 1995.da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

__________

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 19 gennaio/2 febbraio 1995 dell’UEF di Mendrisio;

 

sulla quale istanza la Pretore di Mendrisio Nord con sentenza 17 marzo 1995 ha così pronunciato:

 

    “1.   L’istanza è parzialmente accolta e, di conseguenza, l’opposizione al PE indicato è respinta in via provvisoria limitatamente all’importo di Fr. 112’500.-- oltre interesse al 5% dal 1.1.1995 e Fr. 198.-- di spese esecutive.

      2.  La tassa di giustizia di Fr. 90.-- e le spese, da anticipare dall’istante, sono a carico del convenuto il quale rifonderà alla controparte Fr. 150.-- a titolo di indennità.”

 

Decisione dedotta in appello dall’escusso con atto 3 aprile 1995,  postulante la reiezione dell’istanza;

 

esaminati atti e documenti,

considerato

 

 

in fatto e in diritto

 

 

                                     -   che la sentenza 17 marzo 1995 della Pretore di Mendrisio Nord è stata intimata a mezzo raccomandata lo stesso giorno e ritirata dall’appellante allo sportello il 20 marzo 1995;

 

                                     -   che l’appellazione in esame reca la data 3 aprile 1995, che coincide con il giorno in cui è stata spedita ed è stata ricevuta dalla Pretura di Mendrisio Nord il 4 aprile 1995;

 

                                     -   che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);

 

                                     -   che nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere il 21 marzo 1995, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 20 marzo 1995, giorno della ricezione della sentenza;

 

                                     -   che pertanto  il termine per appellare è giunto  a scadenza giovedì 30 marzo 1995 , donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato e spedito il 3 aprile 1995;

 

                                     -   che la tassa di giustizia (art. 67 OTLEF) è a carico dell’appellante mentre, avendo fatto capo alla procedura ex art. 313 bis CPC, non si assegnano indennità alla parte appellata;

 

 

                                         per questi motivi,

                                         richiamati i disposti citati, segnatamente gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello 3 aprile 1995 di __________, è irricevibile siccome tardivo.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________.

 

 

                                   3.   Intimazione a:   - __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Mendrisio Nord

 

 

 

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                    La segretaria