|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
12 luglio 1995/B/fc/fb |
In nome |
|
||
|
La Camera di
esecuzione e fallimenti |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Cometta,
presidente
|
|
segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 febbraio 1995.da
|
|
__________
|
|
|
contro |
|
|
__________
|
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 19 gennaio/2 febbraio 1995 dell’UEF di Mendrisio;
sulla quale istanza la Pretore di Mendrisio Nord con sentenza 17 marzo 1995 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e, di conseguenza, l’opposizione al PE indicato è respinta in via provvisoria limitatamente all’importo di Fr. 112’500.-- oltre interesse al 5% dal 1.1.1995 e Fr. 198.-- di spese esecutive.
2. La tassa di giustizia di Fr. 90.-- e le spese, da anticipare dall’istante, sono a carico del convenuto il quale rifonderà alla controparte Fr. 150.-- a titolo di indennità.”
Decisione dedotta in appello dall’escusso con atto 3 aprile 1995, postulante la reiezione dell’istanza;
esaminati atti e documenti,
considerato
in fatto e in diritto
- che la sentenza 17 marzo 1995 della Pretore di Mendrisio Nord è stata intimata a mezzo raccomandata lo stesso giorno e ritirata dall’appellante allo sportello il 20 marzo 1995;
- che l’appellazione in esame reca la data 3 aprile 1995, che coincide con il giorno in cui è stata spedita ed è stata ricevuta dalla Pretura di Mendrisio Nord il 4 aprile 1995;
- che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);
- che nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere il 21 marzo 1995, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 20 marzo 1995, giorno della ricezione della sentenza;
- che pertanto il termine per appellare è giunto a scadenza giovedì 30 marzo 1995 , donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato e spedito il 3 aprile 1995;
- che la tassa di giustizia (art. 67 OTLEF) è a carico dell’appellante mentre, avendo fatto capo alla procedura ex art. 313 bis CPC, non si assegnano indennità alla parte appellata;
per questi motivi,
richiamati i disposti citati, segnatamente gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC
pronuncia
1. L’appello 3 aprile 1995 di __________, è irricevibile siccome tardivo.
2. La tassa di giustizia di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio Nord
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria