Incarto n.
14.95.00136

Lugano

7 agosto 1995/B/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’ istanza 26 aprile 1995  presentata da

 

 

__________

rappr. da: __________

 

 

Contro

 

 

__________

 

rilevato che con sentenza 7/12 giugno 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato:

 

    "1.  E` pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da  lunedì 12 giugno 1995, alle ore 16.00.

 

    2/3/4  omissis".

              

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 19 giugno 1995 da __________ che ne postula l'annullamento;

 

richiamato il decreto presidenziale 20/21giugno 1995 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;

 

esaminati atti e documenti;

 

 

 

Ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                  A.   Con istanza 26 aprile 1995 la __________ ha chiesto il falli­mento di __________ per Fr. 1’087.80  oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

 

 

                                  B.   All'udienza di contraddittorio del 16 maggio 1995 alle ore 14.30 l'escusso non è comparso.

 

 

                                  C.   L'appellante adduce di aver saldato il suo debito prima della dichiarazione di fallimento e produce dichiarazione della creditrice che conferma il pagamento del debito più interessi e spese in data 7 giugno 1995 (doc. A).

 

 

 

Considerato

 

 

 

in diritto:

 

 

                                   1.   L'appellante adduce per la prima volta in sede d'appello, di aver saldato il suo debito prima della dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C.

 

 

                                  a)   La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l'art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all'art. 174 LEF.

                                         Per gli art. 385 ss. CPC l'istanza di fallimento è tratta­ta con la procedura sommaria (cfr. in particolare l'art. 387 CPC).

                                         Contro la decisione in prima sede del pretore è dato il rimedio dell'appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa parti­colarità, l'art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l'istituto dell'appello. Queste escludo­no, in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr., tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).

                                         La scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l'ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impu­gnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF 8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5.

                                         Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronun­cia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi).

 

 

                                   2.   Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente del pagamento effettuato dall'appellante ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.

 

 

                                   3.   La tassa di giustizia è a carico dell'appellante, siccome non comparso avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF).

                                         Non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF).

                                         Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i disposti citati

 

 

pronuncia

 

                                    I.   L'appello è accolto.

                                         Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:

 

                                         "1.   La dichiarazione di fallimento 7/12 giugno 1995 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. n. FA.95.00362, nei confronti di __________, è annullata.

                                           2.   La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico di __________.

                                           3.   Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico di __________.”

 

                                   II.   La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.  

 

                                  III.   Intimazione a:   - __________

                                                                    - Ufficio dei fallimenti di Lugano

                                                                    - Ufficio esecuzione di Lugano

                                                                    - Ufficio dei registri di Lugano

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                    La segretaria