Incarto n.
14.95.00142

Lugano

12 luglio 1995/B/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 24 marzo 1995 da

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

__________

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 20/31 gennaio 1995 dell’UE di Lugano;

 

sulla quale istanza.la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 12 giugno 1995 ha così deciso:

 

    “1.   L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva per Fr. 11’000.-- oltre interessi del 5% dal 19.12.1994.

      2.  La tassa di giustizia in Fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 270.-- a titolo di indennità.”

 

Decisione dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 30 giugno 1995 ha postulato il disconoscimento del credito, con protesta di spese e ripetbili;

 

ritenuti gli estremi per procedere ex art. 313 bis CPC;

 

esaminati atti e documenti,

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto

 

 

                                     -   che il procedente fonda la sua pretesa su diverse sentenze esecutive, ossia su due decisioni pretorili 26 maggio 1992 (doc. B) e 14 dicembre 1994 (doc. C), su una sentenza 7 giugno 1994 della II Camera Civile del Tribunale di appello (doc. D) e su una sentenza 12 dicembre 1994 della I Corte Civile del Tribunale federale, con le quali l’escusso è stato condannato a pagare spese e ripetibili di Fr. 700.--, risp. ripetibili di Fr. 5’000.--, risp. Fr. 1’800.--  e Fr. 3’500.--, per un importo complessivo di Fr. 11’000.--;

 

                                     -   che l’escusso non è comparso all’udienza di contraddittorio ;

 

                                     -   che ex art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto dell’opposizione;

 

                                     -   che ex art. 81 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto;

 

                                     -   che la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha ritenuto i doc. B, C, D ed E validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF;

 

                                     -   che con l’appello l’escusso ha sostenuto, senza produrre documentazione alcuna, che la pretesa in esame è già stata pagata in un precedente contesto e che vi è stata errata interpretazione dei fatti e di conseguenza errata applicazione della legge;

 

                                     -   che ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC  in sede di appello è vietato addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni, per cui le argomentazioni dell’appellante vanno respinte poichè proceduralmente irrite;

 

                                     -   che di conseguenza la sentenza pretorile va confermata e l'appello respinto;

 

 

                                         richiamati gli art. 51, 54 e 67 OTLEF 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’appello 30 giugno 1995 di __________ è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia 180.-- è  a carico di __________.

 

                                   3.   Intimazione a:   - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                    La segretaria