Incarto n.
14.95.00150

Lugano

31 ottobre 1995/FC/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 maggio 1995 da

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

__________

 

 

 

per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________del 21 novembre / 2 dicembre 1994 dell’UEF di Locarno;

 

richiamata la sentenza 14 luglio 1995 del Pretore di Locarno-Campagna;

 

visto l'atto 19 luglio 1995 di __________, redatto in tedesco e tradotto il 17 agosto 1995;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuti gli estremi per decidere con breve motivazione ex art. 313bis CPC;

 

 

considerato

 

 

 

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con PE n. __________ del 21 novembre / 2 dicembre 1994 dell’UEF di Locarno __________ procede contro __________ per Fr. 3'244'194.70 oltre accessori a titolo di "Schiedsgerichtsurteil Gafta Nr. __________ vom 9.8.1993. Äquivalent zu US$ 2'385'437.28 z.k.v. 1.36 vom 17.11.94";

 

                                         che al PE è stata interposta opposizione e che la precettante ne ha chiesto il rigetto definitivo;

 

                                         che all’udienza per il contraddittorio del 27 giugno 1995 __________ si è rifiutato di firmare il verbale "poiché non scritto in lingua tedesca";

 

                                         che con sentenza 14 luglio 1995 il Pretore, in accoglimento dell'istanza di __________, ha rigettato in via definitiva l'opposizione;

 

                                         che con atto 19 luglio / 17 agosto 1995 __________ si è aggravato contro il giudizio pretorile asseverando di non parlare l'italiano e quindi che gli "è difficile comprendere la sua lettera" (recte: sentenza), atteso che:

                                         -  "qualora venisse confermata la sentenza, pronunciata da un tribunale arbitrale inglese senza la mia presenza, mi vedrò costretto a fare opposizione, per i motivi che le ho spiegato durante il nostro incontro del 27 giugno 1995";

                                         -  "per problemi finanziari non sono in grado di prendere un mio legale; per questo motivo, per difendere i miei interessi mi rimangono soltanto mezzi e conoscenze modeste";

 

                                         che con ordinanza 25 luglio 1995 __________ è stato invitato a versare l'anticipazione di Fr. 2'250.-- entro il 10 agosto 1995, con la comminatoria di stralcio dell'appello ex art. 312 CPC e 12 LTG;

 

                                         che il 17 agosto 1995 __________ ha reso noto, senza dimostrarlo e senza fornire qualsivoglia indizio a sostegno, che non gli è possibile pagare l'anticipo "siccome essendo disoccupato non percepisco nessun stipendio", atteso altresì che "non ritengo di essere io il colpevole per le spese accumulatesi, ma bensì la __________ ";

 

                                         che il mancato versamento dell'anticipo comporta la decadenza del gravame, l'atto 17 agosto 1995 essendo tardivo, a prescindere dalla carenza di qualsivoglia elemento atto a comprovare l'assunto dell'impossibilità di versare l'anticipo, non bastando affermare apoditticamente di essere disoccupato e omettendo di indicare, ove la conclamata disoccupazione fosse effettiva, quanto percepisce di indennità di disoccupazione, tanto più in quanto l'escusso è parte in un procedimento che lo vede debitore, quale "_____________", di oltre tre milioni di franchi svizzeri in connessione con la vendita di circa 100'000 t di "frumento ungherese da macina, idoneo per consumo umano";

 

                                         che, in via abbondanziale, l’atto d’appello è anche nullo, atteso che ne mancano i presupposti procedurali essenziali: infatti il gravame deve indicare i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309 cpv.2 lett.f CPC), ritenuto che la dichiarazione d’appello è nulla se tale ipotesi non si realizza (art. 309 cpv.5 CPC);

 

                                         che __________ ha manifestamente disatteso l’obbligo di motivazione, donde l’irricevibilità del gravame anche a tale titolo;

 

                                         che, avendo fatto capo alla procedura ex art. 313bis CPC e avuto riguardo alle peculiarità della fattispecie, si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia;

 

 

richiamati gli art. 80 e 81 LEF; 309 cpv.2 lett.f, 309 cpv.5 e 312 CPC; 12 LTG;

 

 

 

PRONUNCIA:

 

                                   1.   L’appellazione 19 luglio / 17 agosto 1995 __________, è irricevibile.

 

                                   2.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione:    -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                    La segretaria