Incarto n.
14.95.00157

Lugano

25 giugno 1996 /B/fc/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali

 

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 15 maggio 1995 da

 

 

 

__________

(patr. dall’avv. __________)

 

 

contro

 

 

____________________

(patr. dall’avv. __________)

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 9/11 maggio 1995 dell’UEF di Bellinzona;

 

 

sulla quale istanza il Pretore di Bellinzona con decisione 27/28 luglio 1995 ha così deciso:

 

“1.   L’istanza è accolta.

       Di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell’UEF di Bellinzona è rigettata in via provvisoria.

 

 2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi Fr. 120.-- da anticipare dall’istante, sono a carico della convenuta, la quale rifonderà all’istante Fr. 900.-- a titolo di ripetibili.”

 

 

Decisione dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 9 agosto 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

 

 

con osservazioni 31 agosto 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

 

 

ritenuto che con scritto 22 settembre 1995 il patrocinatore della __________ ha chiesto la sospensione della procedura, essendo in corso delle trattative tra le parti;

 

 

preso atto che il 5 giugno 1996 il rappresentante di __________ ha comunicato che le parti in data 9 febbraio 1996 hanno sottoscritto  un accordo extragiudiziale, producendone copia;

 

 

considerato che secondo il punto 1. del citato accordo le parti hanno riconosciuto che  a saldo delle reciproche pretese risulta un saldo attivo a favore di __________ di Fr. 170’000.-- e che le spese concernenti la procedura in oggetto vanno a carico __________ compensate le ripetibili;

 

 

rilevato come pertanto la procedura d’appello è divenuta priva d’oggetto

 

 

pronuncia:           1.      L’appello 9 agosto 1995 __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.

 

                                2.      La tassa di giustizia di Fr. 100.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________.

 

                                3.      Intimazione:

                                          -     __________

                                          Comunicazione alla Pretura di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                                     La segretaria