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Incarto n. |
22 novembre 1995/B/fc/fb
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In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta,
presidente,
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 28 giugno 1995 da
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__________ patr. dall'avv. __________
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Contro |
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__________ patr. da: __________
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione intereposta al PE n. __________ del 20/26 giugno 1995 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 , con sentenza 24 agosto 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva per Fr. 184’953.40 oltre interessi del 5% dal 19.6.1995 su Fr. 144’300.--.
2. La tassa di giustizia in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rîfondere alla controparte Fr. 600.-- a titolo di indennità.”
Decisione dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 4 settembre 1995 ha postulato l’annullamento della sentenza e la retrocessione dell’incarto alla Pretore per un nuovo giudizio, previa udienza di contraddittorio, senza prelevamento della tassa di giustizia ed assegnazione d’indennità;
con osservazioni 9 ottobre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili,
rilevato che con decreto presidenziale 6/8 settembre 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;
preso atto che con scritto 6 novembre 1995 il patrocinatore dell’appellante ha ritirato il gravame;.
ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezion fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;
preso atto che un tale diverso riparto non è stato concordato dalle parti;
pronuncia
1. L’appello 4 settembre 1995 ____________________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. La tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 600.-- a titolo di indennità.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria