Incarto n.
14.95.00188

Lugano

7 ottobre 1996/B/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 aprile 1993 da

 

 

__________

patr. dall’avv. __________

 

 

contro

 

 

__________

patr. dall’avv. __________, 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________del 1. aprile 1993 dell’UEF di Locarno;

 

 

sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 24/25 ottobre 1995 ha così pronunciato:

 

    “1.   L’istanza è parzialmente accolta.

     §    Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Locarno per l’importo di Fr. 138’000.-- oltre interessi al 5% dall’8 ottobre 1992 e Fr. 158.-- di spese esecutive.

     2.   L’istante è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.

     3.   Le spese e la tassa di giudizio di complessivi Fr. 350.--, da anticipare dall’istante, sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà a controparte l’importo di Fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.”

Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 6 novembre 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

 

mentre con osservazioni 6 dicembre 1995 l’appellato ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;

 

ritenuto che con comunicazione 19 agosto 1996 la parte appellata ha dichiarato di rinunciare al beneficio dell'assistenza giudiziaria richiesta;

 

rilevato che con scritto 30 settembre 1996 il patrocinatore dell’appellante ha ritirato l’appello, la parte appellata avendo rinunciato alle ripetibili, come risulta dalla lettera 25 settembre 1996 del  rappresentante legale di __________;

 

considerato come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva d’oggetto;

 

ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

 

preso atto che la parte appellata ha rinunciato all’assegnazione d’indennità

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello 6 novembre 1995 __________ è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 250.--, già anticipata dall’appellante, é a carico di __________

                                   3.   Intimazione a:      -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                    La segretaria