Incarto n.
14.95.00202

Lugano

5 luglio 1996/B/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Zali e G. Bernasconi (in sostituzione del

giudice Pellegrini assente)

 

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile (esecuzione cambiaria) dipendente dall’opposizione interposta da

 

 

__________

patr. da: avv. __________

 

 

al PE cambiario n. __________ del 17/18 gennaio 1995 dell’UE di Lugano ad istanza di

 

 

__________

__________, 

ambedue patr. da: avv. __________; 

 

 

opposizione sottoposta, giusta l’art. 181 LEF, con atto 19 gennaio 1995 al giudizio della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5;

 

sulla quale opposizione la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 1. dicembre 1995 ha così deciso.

 

    “1.   L’opposizione interposta al PE camb. no. __________ non è ammessa.

 

     2.   La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da  anticipare dalla parte creditrice, è posta a carico della parte debitrice, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 750.-- a titolo di ripetibili.”

 

Decisione dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 4 dicembre 1995 ha chiesto sia giudicato:

“I.   In ordine

 

      1.  La domanda di effetto sospensivo è accolta. Di conseguenza è concessa la sospensione degli effetti della sentenza 1. dicembre 1995.

 

      2.  Spese e ripetibili protestate.

 

 

II.    Nel merito

 

      1.  L’appello è accolto.

           Di conseguenza la sentenza 1. dicembre 1995 è annullata e riformata come segue:

 

In via principale

 

      1.  E` mantenuta l’opposizione al precetto esecutivo no. __________ fatto intimare dai signori __________ e __________.

 

      2.  La tassa di giustizia di Fr. 200.-- da anticipare dagli istanti rimane a loro carico, che rifonderanno Fr. 750.-- per ripetibili alla parte convenuta.

 

In via subordinata

 

      1.  E` mantenuta l’opposizione al precetto esecutivo no. __________ fatto spiccare dai signori __________ e __________ a condizione che il debitore sostituisca la garanzia bancaria da lui prestata con denaro e valori del medesimo importo, entro un termine di un giorno dalla notifica del presente giudizio.

 

      2.  La tassa di giustizia di Fr. 200.-- da anticipare dagli istanti rimane a loro carico, che rifonderanno Fr. 750.-- per ripetibili alla parte convenuta.

 

In via ancor più subordinata

 

      1.  L’opposizione al precetto esecutivo cambiario no. __________ è accolta a condizione che gli istanti prestino una cauzione a norma dell’art. 183 cpv. 2 LEF di Fr.............(almeno Fr. 200’000.--).

 

      2.  Le spese di Fr. 200.-- da anticipare dagli istanti rimangono a loro carico, che rifonderanno Fr. 750.-- per ripetibili alla parte convenuta.

 

II.    Spese e ripetibili d’appello protestate.”

 

Con osservazioni 27 dicembre 1995 i procedenti hanno postulato la reiezione dell’appello, con protesta di spese e ripetibili;

 

rilevato che con decreto presidenziale 7/12 dicembre 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;

 

preso atto che con scritto 5 luglio 1996 il patrocinatore di __________ ha comunicato in nome del suo mandante il ritiro dell’appello;

 

considerato come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio siccome la procedura è divenuta priva d’oggetto;

 

ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

 

preso atto che un tale diverso riparto non è stato concordato dalle parti

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello 4 dicembre 1995 di __________, è stralciato dai ruoli per intevenuto ritiro.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 150.-- già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ e __________ Fr. 1'000.-- a titolo di indennità.

 

                                   3.   Intimazione:    -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                    La segretaria