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Incarto n. |
5 luglio 1996/B/fc/fb
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In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta,
presidente, giudice Pellegrini assente)
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile (esecuzione cambiaria) dipendente dall’opposizione interposta da
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__________ patr. da: avv. __________
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al PE cambiario n. __________ del 17/18 gennaio 1995 dell’UE di Lugano ad istanza di |
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__________ __________, ambedue patr. da: avv. __________;
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opposizione sottoposta, giusta l’art. 181 LEF, con atto 19 gennaio 1995 al giudizio della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5;
sulla quale opposizione la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 1. dicembre 1995 ha così deciso.
“1. L’opposizione interposta al PE camb. no. __________ non è ammessa.
2. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte creditrice, è posta a carico della parte debitrice, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 750.-- a titolo di ripetibili.”
Decisione dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 4 dicembre 1995 ha chiesto sia giudicato:
“I. In ordine
1. La domanda di effetto sospensivo è accolta. Di conseguenza è concessa la sospensione degli effetti della sentenza 1. dicembre 1995.
2. Spese e ripetibili protestate.
II. Nel merito
1. L’appello è accolto.
Di conseguenza la sentenza 1. dicembre 1995 è annullata e riformata come segue:
In via principale
1. E` mantenuta l’opposizione al precetto esecutivo no. __________ fatto intimare dai signori __________ e __________.
2. La tassa di giustizia di Fr. 200.-- da anticipare dagli istanti rimane a loro carico, che rifonderanno Fr. 750.-- per ripetibili alla parte convenuta.
In via subordinata
1. E` mantenuta l’opposizione al precetto esecutivo no. __________ fatto spiccare dai signori __________ e __________ a condizione che il debitore sostituisca la garanzia bancaria da lui prestata con denaro e valori del medesimo importo, entro un termine di un giorno dalla notifica del presente giudizio.
2. La tassa di giustizia di Fr. 200.-- da anticipare dagli istanti rimane a loro carico, che rifonderanno Fr. 750.-- per ripetibili alla parte convenuta.
In via ancor più subordinata
1. L’opposizione al precetto esecutivo cambiario no. __________ è accolta a condizione che gli istanti prestino una cauzione a norma dell’art. 183 cpv. 2 LEF di Fr.............(almeno Fr. 200’000.--).
2. Le spese di Fr. 200.-- da anticipare dagli istanti rimangono a loro carico, che rifonderanno Fr. 750.-- per ripetibili alla parte convenuta.
II. Spese e ripetibili d’appello protestate.”
Con osservazioni 27 dicembre 1995 i procedenti hanno postulato la reiezione dell’appello, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che con decreto presidenziale 7/12 dicembre 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;
preso atto che con scritto 5 luglio 1996 il patrocinatore di __________ ha comunicato in nome del suo mandante il ritiro dell’appello;
considerato come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio siccome la procedura è divenuta priva d’oggetto;
ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;
preso atto che un tale diverso riparto non è stato concordato dalle parti
pronuncia
1. L’appello 4 dicembre 1995 di __________, è stralciato dai ruoli per intevenuto ritiro.
2. La tassa di giustizia di Fr. 150.-- già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ e __________ Fr. 1'000.-- a titolo di indennità.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria