Incarto n.
14.95.00203

Lugano

05 gennaio 1996

B/fc/kc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali

 

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo nella procedura fallimentare promossa con istanza 31 ottobre 1995 da

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

 

__________, 

 

 

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 novembre 1995 ha così pronunciato:

 

                                          “1.  L’istanza è respinta.

 

                                           2.  La tassa di giustizia di Fr. 80.-- da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico.”

 

Decisione dedotta in appello dalla Cassa Compensazione __________ con atto datato 7 dicembre 1995, pervenuto alla Pretura del Distretto di Lugano lo stesso giorno;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                  -      che la sentenza della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è stata intimata il 23 novembre 1995;

 

 

                                  -      che secondo la ricerca postale l’appellante l’ha ricevuta il 24 novembre 1995;

 

 

                                  -      che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);

 

 

                                  -      che nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere il  25 novembre 1995, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 24 novembre 1995, giorno della ricezione della sentenza da parte dell’appellante,

 

                                          che pertanto il termine per appellare è giunto a scadenza  il 4 dicembre 1995, donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato 7 dicembre 1995, ma spedito il 6 dicembre 1995 (cfr. timbro postale);

 

 

                                  -      che la tassa di giustizia va a carico dell’appellante;

 

 

 

per questi motivi, richiamati i disposti citati, segnatamente gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC

 

 

pronuncia:           1.      L’appellazione 6/7 dicembre 1995 della Cassa compensazione __________, è irricevibile siccome tardiva.

 

 

                                2.      La tassa di giustizia di Fr. 120.-- è a carico della  Cassa compensazione __________.

 

 

                                3.      Intimazione:

                                          - __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La segretaria: