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Incarto n. |
B/fc/kc |
In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta,
presidente,
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 30 agosto 1995 da
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__________
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contro |
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12 giugno/18 agosto 1995 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 20/21 novembre 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Locarno per l’importo di Fr. 9’144.95 oltre interessi al 5% su Fr. 3’082.50 dal 6 marzo 1995, su Fr. 2’979.95 dal 7 aprile 1995, su Fr. 3’082.50 dal 5 maggio 1995 e Fr. 78.- di spese esecutive.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi Fr. 200.-- sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà a controparte Fr. 300.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta in appello dall’escusso con atto 15 dicembre 1995;
esaminati atti e documenti;
ritenuti gli estremi per decidere con breve motivazione ex art. 313 bis CPC;
considerato
in fatto e in diritto:
- che la sentenza del Pretore di Locarno-Città è stata intimata il 21 novembre 1995;
- che secondo la ricerca postale l’appellante ha ricevuto la sentenza il 22 novembre 1995;
- che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);
- che nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere il 23 novembre 1995, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 22 novembre 1995, giorno della ricezione della sentenza da parte dell’appellante;
- che di conseguenza il termine per appellare è giunto a scadenza lunedì 4 dicembre 1995, donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato e spedito il 15 dicembre 1995;
- che pertanto la tassa di giustizia è a carico dell’appellante;
per questi motivi,
richiamati gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC
pronuncia: 1. L’appellazione 15 dicembre 1995 di __________ è inammissibile siccome tardiva.
2. La tassa di giustizia di Fr. 100.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria