Incarto n.
14.95.00207

Lugano

28 febbraio 1996

B/fc/kc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali

 

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 30 agosto 1995 da

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

__________

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12 giugno/18 agosto 1995 dell’UEF di Locarno;

 

 

sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 20/21 novembre 1995 ha così deciso:

 

“1.   L’istanza è parzialmente accolta.

       Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Locarno per l’importo di Fr. 9’144.95 oltre interessi al 5% su Fr. 3’082.50 dal 6 marzo 1995, su Fr. 2’979.95 dal 7 aprile 1995, su Fr. 3’082.50 dal 5 maggio 1995 e Fr. 78.- di spese esecutive.

 

 2.   Le spese e la tassa di giustizia per complessivi Fr. 200.-- sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà a controparte Fr. 300.-- a titolo di indennità.”

 

 

Sentenza dedotta in appello dall’escusso con atto 15 dicembre 1995;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuti gli estremi per decidere con breve motivazione ex art. 313 bis CPC;

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                  -      che la sentenza del Pretore di Locarno-Città è stata intimata il 21 novembre 1995;

 

                                  -      che secondo la ricerca postale l’appellante ha ricevuto la sentenza il 22 novembre 1995;

 

                                  -      che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);

 

                                  -      che nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere il 23 novembre 1995, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 22 novembre 1995, giorno della ricezione della sentenza da parte dell’appellante;

 

                                  -      che di conseguenza il termine per appellare è giunto a scadenza lunedì 4 dicembre 1995, donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato e spedito il 15 dicembre 1995;

 

                                  -      che pertanto la tassa di giustizia è a carico dell’appellante;

 

per questi motivi,

richiamati gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC

 

 

pronuncia:           1.      L’appellazione 15 dicembre 1995 di __________ è inammissibile siccome tardiva.

 

 

                                2.      La tassa di giustizia di Fr. 100.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

 

 

                                3.      Intimazione:

                                          - __________

                                          Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La segretaria