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Incarto n. |
7 aprile 1995 |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti ad hoc del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Chiesa, presidente Cocchi e Giani |
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segretario: |
Petrini |
chiamata a decidere la domanda di ricusazione 3 marzo 1995 nei confronti dei giudici ordinari componenti la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Cometta, Pellegrini e Zali, proposta da
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__________ |
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nella procedura d’appello di uguale data contro la decisione 21 febbraio 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, in materia di moratoria concordataria.
considerato: - che l’8 marzo 1995 la Camera adita in appello ha invitato l’appellante a versare un anticipo di fr. 300.-- sulle tasse e spese di giustizia, con la comminatoria dello stralcio dai ruoli dell’appello in caso di mancato pagamento (art. 312 CPC e 12 LTG);
- - che entro il termine del 27 marzo 1995, fissato all’appellante, l’anticipo non è stato effettuato;
- - che, decaduto l’appello, non si giustifica più nemmeno la procedura di ricusa, connessa con la trattazione della stessa impugnativa;
- che, in virtù del principio dell’economia processuale, questo giudice può decidere anche lo stralcio dell’appello in seguito al mancato versamento dell’anticipo;
richiamato l’art. 312 cpv. 2 CPC
decide 1. L’appello 3 marzo 1995 di __________ è stralciato dai ruoli in seguito al mancato versamento dell’anticipo.
2. Di conseguenza la domanda di ricusazione 3 marzo 1995 - nei confronti dei giudici __________, __________ e __________ - è pure stralciata dai ruoli poichè priva d’oggetto.
3. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia.
4. Intimazione
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Per la Camera esecuzione e fallimenti ad hoc del Tribunale di appello
Il presidente Il segretario