Incarto n.
14.1995.00070

Lugano

18 aprile 2000

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza           18 giugno 1993 da

 

 

__________ patr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

 

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 15 giugno 1993 dell’UE di Lugano;

 

sulla quale istanza Il Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 luglio 1993 ha così deciso:

 

    “1.   L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via definitiva per fr. 40’730.70 con interessi al 5% dal 24.6.1991.

 

     2.   La tassa di giustizia di fr. 170.--, da anticipare dall’istante, è posta a carico dell’escusso, a cui è fatto obbligo di versare alla controparte fr. 400.-- di indennità.”

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 30 luglio 1993 ha postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;

con osservazioni 30 agosto 1993 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

 

rilevato che con decreto 29 settembre 1993 del Pretore di Locarno-Città è stato dichiarato il fallimento della __________

 

preso atto che con scritto 2 novembre 1999 l'avv. __________, amministratrice speciale nel fallimento della __________, ha comunicato che la seconda adunanza dei creditori ha deciso di rinunciare al credito fatto valere dalla __________ nei confronti di __________

 

ritenuto che con lettera 27 marzo 2000 i patrocinatori delle parti hanno dichiarato di ritirare la procedura in esame, chiedendone lo stralcio, compensate spese e ripetibili;

 

considerato come la procedura in esame sia così divenuta priva d'oggetto;

 

rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende

priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese

e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti

ne concordino un diverso riparto, come nel caso di specie;

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L'appello 30 luglio 1993 di __________, Lugano, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.

   

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 100.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico metà per parte, compensate le ripetibili

 

                                   3.   Intimazione:       - __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria