Incarto n.
14.95.00085

Lugano

24 settembre 1999 /FA/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo nella procedura promossa il 16 maggio 1990 da

 

                                         __________                                                          patr. dall'avv. __________

 

                                         contro

 

                                         __________

                                         patr. dall'avv. __________

 

tendente ad ottenere, in via cautelare, la sospensione della procedura esecutiva di cui al PE n. __________ 3 aprile/8 maggio 1989 dell'UEF di Lugano circ. 1 e, in via principale, l'annullamento della sentenza 23 marzo 1990 della CEF;

 

sulla quale richiesta di sospensione il Pretore del Distretto di Lugano con decreto 5 giugno 1990 ha così deciso:

 

  “1.     Alla petizione 16/17 maggio 1990 è accordato effetto sospensivo.”

 

Decreto dedotto tempestivamente in appello da __________ che con atto 11 giugno 1990 ha postulato l'annullamento del decreto pretorile, protestate spese e ripetibili;

 

con osservazioni 6 luglio 1990 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

 

ritenuto               

                                     -   che nella sentenza di cui si chiede l'annullamento viene pronunciato il rigetto definitivo dell'opposizione al PE n. __________ 3 aprile/8 maggio 1989 dell'UEF di Lugano circ. 1, a convalida del sequestro __________;

 

                                     -   che __________, con scritto 5 ottobre 1990 alla Pretura di Lugano, ha in sostanza comunicato di rinunciare al sequestro definendolo caduco;

 

                                     -   che la controparte, con scritto 12 novembre 1990, ha aderito alla liberazione dell'oggetto sequestrato;

 

                                     -   che è quindi decaduta pure la citata esecuzione a convalida;

 

                                     -   che l'istanza di rigetto promossa dalla qui appellante, così come le successive procedure giudiziarie, ivi compresa la restituzione in intero contro la sentenza 23 marzo 1990, sono divenute prive d'oggetto;

 

                                     -   che analoga sorte è toccata al gravame in esame, di cui non occorre quindi esaminare ricevibilità e fondatezza;

 

                                     -   che, viste le peculiarità della fattispecie in esame, si giustifica di prescindere dalla percezione della tassa di giustizia e dall'attribuzione di ripetibili;

 

 

pronuncia:              1.   L’appello 11 giugno 1990 di __________, è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         -     __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 5.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria