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Incarto n. |
24 settembre 1999 /FA/fc/fb
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In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta, presidente |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo nella procedura promossa il 16 maggio 1990 da
__________ patr. dall'avv. __________
contro
__________
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere, in via cautelare, la sospensione della procedura esecutiva di cui al PE n. __________ 3 aprile/8 maggio 1989 dell'UEF di Lugano circ. 1 e, in via principale, l'annullamento della sentenza 23 marzo 1990 della CEF;
sulla quale richiesta di sospensione il Pretore del Distretto di Lugano con decreto 5 giugno 1990 ha così deciso:
“1. Alla petizione 16/17 maggio 1990 è accordato effetto sospensivo.”
Decreto dedotto tempestivamente in appello da __________ che con atto 11 giugno 1990 ha postulato l'annullamento del decreto pretorile, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 6 luglio 1990 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
- che nella sentenza di cui si chiede l'annullamento viene pronunciato il rigetto definitivo dell'opposizione al PE n. __________ 3 aprile/8 maggio 1989 dell'UEF di Lugano circ. 1, a convalida del sequestro __________;
- che __________, con scritto 5 ottobre 1990 alla Pretura di Lugano, ha in sostanza comunicato di rinunciare al sequestro definendolo caduco;
- che la controparte, con scritto 12 novembre 1990, ha aderito alla liberazione dell'oggetto sequestrato;
- che è quindi decaduta pure la citata esecuzione a convalida;
- che l'istanza di rigetto promossa dalla qui appellante, così come le successive procedure giudiziarie, ivi compresa la restituzione in intero contro la sentenza 23 marzo 1990, sono divenute prive d'oggetto;
- che analoga sorte è toccata al gravame in esame, di cui non occorre quindi esaminare ricevibilità e fondatezza;
- che, viste le peculiarità della fattispecie in esame, si giustifica di prescindere dalla percezione della tassa di giustizia e dall'attribuzione di ripetibili;
pronuncia: 1. L’appello 11 giugno 1990 di __________, è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria