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Incarto n. |
8 agosto 1995/FC/fb
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In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta,
presidente,
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 9 novembre 1993 da
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__________ rappr. dall'avv. __________
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contro |
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__________ rappr. dall'avv. __________
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affinchè sia rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ del 3/5 novembre 1993 dell'UE di Lugano, protestate spese e ripetibili;
richiamato il pronunciato 5 aprile 1994 di questa Camera e la sentenza 30 agosto 1994 del Tribunale federale;
preso atto che il patrocinatore della creditrice ha chiesto di tenere in sospeso la procedura fino a sua ulteriore comunicazione e che il 13 luglio 1995 ha postulato l'emanazione del giudizio;
considerato
IN FATTO E IN DIRITTO
che con precetto esecutivo n. __________ __________ ha chiesto a __________ il pagamento di Fr. 13'953.-- per spese PE (Fr. 306.--), spese Pretura (Fr. 1'000.--), indennità Pretura (Fr. 3'000.--), indennità Tribunale d'appello (Fr. 3'000.--) e ripetibili Tribunale federale (Fr. 6'647.--);
che l'escusso ha interposto opposizione e __________ ne ha chiesto il rigetto definitivo;
che il Pretore del Distretto di Lugano con sentenza 17 gennaio 1994 ha rigettato in via definitiva l'opposizione limitatamente a Fr. 13'497.05 oltre accessori;
che questa Camera con sentenza 5 aprile 1994 ha accolto l'appello di __________, riformando il giudizio pretorile nel senso che l'istanza di __________ è respinta, con il carico a __________ di tassa di giustizia in Fr. 120.-- e indennità in Fr. 280.-- (prima sede), rispettivamente Fr. 180.-- e Fr. 400.-- (appello);
che il Tribunale federale (II Corte civile) con sentenza 30 agosto 1994 ha annullato la decisione cantonale, accogliendo parzialmente il ricorso di diritto pubblico di __________ limitatamente alle ripetibili in Fr. 6'647.--, atteso che la procedura del ricorso di diritto pubblico è autonoma e non costituisce il prolungamento della procedura cantonale di rigetto dell'opposizione e di conseguenza le ripetibili ex ricorso di diritto pubblico non hanno il loro fondamento nella OTLEF;
che l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione deve pertanto essere accolta limitatamente a Fr. 6'647.-- con interessi al 5% dall'11 ottobre 1993;
che le tasse di giustizia dei due gradi cantonali sono a carico metà per parte, compensate le indennità, avuto riguardo al fatto che due erano in sostanza i temi giuridici oggetto del contendere - tasse di giustizia e ripetibili della procedura cantonale di rigetto e della procedura del ricorso di diritto pubblico - di pressoché pari entità numerica e che ogni parte prevale su un punto ma soccombe sull'altro;
richiamati gli art. 80 cpv.1 e 81 cpv.1 LEF; 51, 54, 67 cpv.1 e 68 cpv.1 OTLEF;
PRONUNCIA
1. L'appello 27 gennaio 1994 di __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 17 gennaio 1994 del Pretore del Distretto di Lugano è così riformata:
"1. L'istanza 9 novembre 1993 di __________, Succursale di Lugano, è parzialmente accolta.
Di conseguenza l'opposizione interposta da __________, al precetto esecutivo n. __________ del 3/5 novembre 1993 dell'Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a Fr. 6'647.-- con interessi al 5% dall'11 ottobre 1993.
2. La tassa di giustizia in Fr. 120.--, già anticipata da __________, è a carico metà per parte, compensate le indennità".
2. La tassa di giustizia d'appello in Fr. 180.--, già anticipata da __________, è a carico metà per parte, compensate le indennità.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria