Incarto n.
14.96.00102

Lugano

12 dicembre 1996

/B/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza             20 settembre 1996 da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

__________

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 22agosto/5 settembre 1996 dell’UEF di Locarno;

 

sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 30 ottobre 1996 ha così deciso:

 

    “1.   L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno è respinta in via provvisoria per Fr. 43’600.-- oltre interessi al 12% dal 22  dicembre 1990 su Fr. 15’000.--, dal 15 maggio 1991 su Fr. 14’000.--, dal 15 ottobre 1991 su Fr. 4’600.-- e dal 15 maggio 1992 su Fr. 10’000.--, nonché Fr. 100.-- di spese esecutive.

 

     2.   Le spese e la tassa di giustizia per complessivi Fr. 175.--, da anticipare dalla parte istante, sono a carico della convenuta, la quale rifonderà a controparte Fr. 200.-- di indennità”.

 

 

Sentenza dedotta in appello dall’escussa con atto in lingua tedesca;

 

richiamata la diffida 11 novembre 1996 del Presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 29 novembre 1996

per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un

deposito di Fr. 260.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con

la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell’importo entro il

termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell’art.312 CPC;

 

considerato come il versamento non sia stato effettuato per cui l’appello va

stralciato dai ruoli;

 

ritenuto che con ordinanza 11 novembre 1996 il Presidente

di questa Camera ha assegnato all’appellante ex art. 142 cpv. 3 CPC un

termine perentorio di 10 giorni per ripresentare l’atto di appello in lingua italiana -

così come sancito dall’art. 117 cpv. 1 CPC (”il processo deve svolgersi in

lingua Italiana”) - con la comminatoria che il mancato ossequio dell’ordinanza e del

termine in essa fissato avrebbe comportato l’irricevibilità dell’atto ricorsuale;

 

preso atto che __________ non ha prodotto entro il termine fissato l’atto d’appello

in lingua italiana, per cui l’appello sarebbe in ogni caso irricevibile 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello  6 novembre 1996 di __________ -comunque irricevibile per mancata traduzione- è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo.

 

                                   2.   Non si prelevano spese.

 

                                   3.   Intimazione:    -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    La segretaria