Incarto n.
14.96.00110

Lugano

10 giugno 1997/B/fp/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 ottobre 1996 da

 

 

Comunione dei Comproprietari del __________ patr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

__________

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 2/3 ottobre 1996 dell’UE di Lugano;

 

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 26/27 novembre 1996 ha così deciso:

 

      “1.   L’istanza è respinta.

 

       2.   La tassa di giustizia in fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.-- a titolo di indennità”.

 

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 6 dicembre 1996 ha chiesto l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

 

preso atto che con scritto 9 aprile 1997 (recte: 6 giugno 1997) il patrocinatore dell’appellante ha comunicato il ritiro dell’appello da parte della sua mandante;

 

ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

 

considerato che nessuna comunicazione in merito è pervenuta a questa Camera, per cui la tassa di giustizia resta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni;

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello 6 dicembre 1996 della Comunione dei comproprietari del __________, è stralciato dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 180.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico della Comunione dei comproprietari del __________

 

                                   3.   Intimazione:       -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    La segretaria: