Incarto n.
14.96.00011

Lugano

8 marzo 1996/B/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza

12 dicembre 1995 da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

__________

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 26 giugno 1995 dell’UE di Lugano;

 

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 15 febbraio 1996 ha così deciso:

 

“1.    L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.

  2.   La tassa di giustizia in Fr. 150.-- da anticipare dalla parte istante, è posta a carico

        della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr.  350.-- a titolo

        di indennità” .

 

 

Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso con atto 26 febbraio 1996;

 

esaminati atti e documenti,

considerato

 

 

 

in fatto e in diritto

 

 

                                     -   che con sentenza 15 febbraio 1996 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata dal Comune di __________;

 

                                     -   che con atto 26 febbraio 1996 __________ si è aggravato contro il pronunciato pretorile nei termini che seguono:

 

                                         “con la presente inoltro ricorso alla sopracitata sentenza, incarto no. EF.95.04183.

                                         Con la massima stima”

                                     

                                     -   che forma e contenuto dell’appello sono disciplinati all’art. 309 CPC che al cpv. 2 elenca, tra l’altro, sub:

                                         e)     le domande d’appello;

                                         f)      i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l’appello;

 

                                     -   che l’atto di appello manca manifestamente e irrimediabilmente delle formalità di cui  all’art. 309 cpv. 2 lett. e) e f) CPC;

 

                                     -   che per l’art. 309 cpv. 5 CPC la mancanza delle pregresse formalità trae seco la declaratoria di nullità dell’appello;

 

                                     -   che l’appellazione si riduce alla semplice comunicazione di impugnazione, tanto irrituale quanto inconcludente;

 

                                     -   che ne consegue per espressa disposizione di legge, la nullità dell’atto (cfr. CEF 4 luglio 1989 in re V.R. c. H.S., 14 novembre 1988 in re U. c. S.M., 19 maggio 1980 in Rep 1981 p. 411 e 17 marzo 1977 in Rep 1978 p. 369; II CC 3 ottobre 1988 in re A. c. B., 15 aprile 1988 in re C. & G. c. L., 26 agosto 1982 in Rep 1984 p. 167; I CC 12 gennaio 1984 in Rep 1985 p. 93);

 

                                     -   che l’esito dell’appello permette di prescindere dalla notifica dell’atto d’appello alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC, applicabile anche alla CEF);

 

                                         per questi motivi,

                                         richiamati i disposti citati, in particolare l’art. 309 CPC

 

PRONUNCIA

 

 

                                   1.   L’appello 26 febbraio 1996 __________, è dichiarato nullo.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 225.-- è a carico di __________.

 

                                   3.   Intimazione a:   - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                    La segretaria