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Incarto n. |
24 maggio 1996/B/fc/fb
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In
nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta,
presidente
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’istanza 3 gennaio 1996 presentata da
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__________
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contro |
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__________
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sulla quale istanza la Pretore di __________, ha decretato il 22 febbraio 1996:
“1. E` pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da giovedì 22 febbraio 1996 alle ore 14.00.
2/3 omissis.”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 1. marzo 1996 dalla __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 6/8 marzo1996 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto
A. Con istanza 3 gennaio 1996 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 816.50 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 14 febbraio 1996 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante adduce di aver effettuato il pagamento il 20 febbraio 1996, producendo copia dell’ordine di bonifico della Banca __________ a favore della creditrice di Fr. 816.--, datato 20 febbraio 1996 (doc. _).
D. La __________ non ha presentato osservazioni all'appello.
Considerato
in diritto
1. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver estinto il proprio debito il 20 febbraio 1996, ossia prima della declaratoria di fallimento.
A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub _.
a) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all’art. 174 LEF.
Per gli art. 385 ss. CPC l’istanza di fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr. in particolare l’art. 387 CPC).
Contro la decisione in prima sede del pretore è dato il rimedio dell’appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa particolarità, l’art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l’istituto dell’appello. Queste escludono, in virtù dell’art. 321 cpv.1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C. SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).
La scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l’ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr, tra tante CEF 8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5.
Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al Pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi).
2. Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.
3. La tassa di giustizia è a carico dell’appellante, siccome non comparso avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF).
Non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonché i disposti citati
PRONUNCIA
I. L’appello è accolto.
Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:
“1. La dichiarazione di fallimento 22 febbraio 1996 pronunciata dalla Pretore di __________, inc. FA.__________, nei confronti della __________ è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico della __________.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono a carico della __________.”
II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
- __________
- Ufficio dei fallimenti di __________
- Ufficio esecuzione di __________
- Ufficio dei registri di __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale d'appello
quale autorità di vigilanza
Il Presidente La Segretaria
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