Incarto n.
14.96.00023

Lugano

29 luglio 1998

/B/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 agosto 1995 da

 

 

__________

__________

______________________________

__________

in qualità di soci della società sermplice

__________

tutti patr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

__________ patr. dall'avv. __________

 

 

.

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 28 luglio 1995 dell’UE di Lugano;

 

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 febbraio 1996 ha così deciso:

 

 

      “1.  L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è rigettata in via provvisoria per fr. 600’000.-- ed interessi all’8% dal 24 aprile 1995.

 

       2.   La tassa di giustizia in fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.”

 

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa, che con atto 11 marzo 1996 ha postulato la reiezione dell’istanza, con  protesta di spese e ripetibili;

 

preso atto che con osservazioni 1. aprile 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

 

rilevato che con ordinanza presidenziale 12/15 marzo 1996 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;

 

rilevato che in seguito alla decisione 6 febbraio 1997 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, di concessione della moratoria concordataria alla __________, la procedura d’appello è stata sospesa;

 

ritenuto che con sentenza 24 giugno 1998 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha omologato il concordato ordinario proposto dalla __________ ai propri creditori e che il credito della parte procedente di fr. 600’000.--, oggetto della presente procedura, è stato riconosciuto;

 

rilevato che in seguito all’acquiescenza della __________ la presente procedura è

divenuta priva d’oggetto, per cui va stralciata dai ruoli;

 

preso atto che per principio giurisprudenziale indiscussso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto, circostanza che nel casodi specie non si è realizzata;

 

considerato che tassa di giustizia e indennità vanno quindi a carico dell’appellante

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’appello 11 marzo 1996 della __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.

 

                                    2.   La tassa di giustizia di Fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico della __________, che rifonderà alla controparte     fr. 1’000.-- a titolo di indennità.

 

                                    3.   Intimazione:    - __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                                            La segretaria: