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Incarto n. |
/B/fc/fb
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In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta, presidente, |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 agosto 1995 da
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__________ __________ ______________________________ __________ in qualità di soci della società sermplice __________ tutti patr. dall'avv. __________
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contro |
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__________ patr. dall'avv. __________
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 28 luglio 1995 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 febbraio 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è rigettata in via provvisoria per fr. 600’000.-- ed interessi all’8% dal 24 aprile 1995.
2. La tassa di giustizia in fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa, che con atto 11 marzo 1996 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che con osservazioni 1. aprile 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
rilevato che con ordinanza presidenziale 12/15 marzo 1996 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;
rilevato che in seguito alla decisione 6 febbraio 1997 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, di concessione della moratoria concordataria alla __________, la procedura d’appello è stata sospesa;
ritenuto che con sentenza 24 giugno 1998 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha omologato il concordato ordinario proposto dalla __________ ai propri creditori e che il credito della parte procedente di fr. 600’000.--, oggetto della presente procedura, è stato riconosciuto;
rilevato che in seguito all’acquiescenza della __________ la presente procedura è
divenuta priva d’oggetto, per cui va stralciata dai ruoli;
preso atto che per principio giurisprudenziale indiscussso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto, circostanza che nel casodi specie non si è realizzata;
considerato che tassa di giustizia e indennità vanno quindi a carico dell’appellante
pronuncia
1. L’appello 11 marzo 1996 della __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di Fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico della __________, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.-- a titolo di indennità.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: