Incarto n.
14.96.00056

Lugano

25 ottobre 1996

/B/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’istanza 17 maggio 1996 presentata da

 

 

__________

rappr. da: __________

 

 

contro

 

 

 

__________; 

 

 

 

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 27 giugno 1996 ha così deciso:

 

 

      “1.   L’istanza è respinta.

 

       2.   La tassa di giustizia di Fr. 80.--, da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico.”

 

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da__________ __________ che ha postulato l’accoglimento dell’istanza di fallimento, protestate spese e ripetibili;

 

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

 

 

ritenuto

 

 

 

in fatto:

 

 

                                  A.   Con istanza 17 maggio 1996 __________ (in seguito: __________) ha chiesto il fallimento di __________ sulla base del PE n. __________. Questo è stato emesso il 7 febbraio 1995 e notificato al debitore il 6 marzo 1995, che lo stesso giorno ha interposto opposizione. Il 17 marzo 1995 la creditrice ha presentato l’istanza di rigetto. Con sentenza 10 maggio 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha rigettato l’opposizione in via provvisoria.

 

 

                                  B.   All’udienza di contradditorio nessuna delle parti è comparsa.

 

 

                                  C.   Con sentenza 27 giugno 1996 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza argomentando che il diritto di chiedere il fallimento si estingue con il decorso di un anno dalla notifica del PE. In prima sede è stato ritenuto che nonostante la sospensione del decorrere dei termini durante la procedura di rigetto dell’opposizione,  l’istanza di fallimento è manifestamente tardiva.

 

 

                                  D.   Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __________ sostenendo che la sentenza di rigetto dell’opposizione è datata 10 maggio 1995 e la crescita in giudicato  - 10 giorni per un eventuale appello più 10 giorni per un’eventuale azione di disconoscimento di debito - non è intervenuta prima del 31 maggio 1995. Il periodo di sospensione dei termini ex art. 166 cpv. 2 LEF deve quindi essere computato a partire dal giorno in cui è stata interposta l’opposizione, ossia dal 6 marzo 1995, fino al giorno della crescita in giudicato della sentenza di rigetto dell’opposizione, ovvero il 31 maggio 1995.

 

 

 

 

 

 

 

Considerato

 

 

 

in diritto:

 

 

                                   1.

                                  a)   Ex art. 166 LEF decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della comminatoria, il creditore,  producendo tale documento ed il precetto, può chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato.

                                         Tale diritto si estingue con il decorso di un anno dalla notificazione del precetto. Ove sia stata fatta opposizione, non si computa il tempo trascorso dal giorno in cui l’azione fu promossa a quello della sua giudiziale definizione.

 

 

                                  b)   Il PE n. __________ è stato emesso il 7 febbraio 1995 e notificato al debitore il 6 marzo 1995, giorno in cui __________ ha interposto opposizione. Il 17 marzo 1995 __________ ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione, per cui dalla notificazione del PE al giorno della presentazione dell’istanza di rigetto sono trascorsi 10 giorni. La sentenza di rigetto dell’opposizione è stata emessa l’11 maggio 1995, notificata al__________ il 12 maggio 1996 (cfr. ricerca postale) ed è cresciuta in giudicato trascorso il termine di 10 giorni per la presentazione dell’appello (art. 308 CPC), ossia il 22 maggio 1995, ritenuto che il termine di 10 giorni per l'azione di disconoscimento di debito non sospende, contrariamente alla tesi della creditrice, il decorso del termine di validità del precetto. Il termine di un anno ha quindi ripreso a decorrere dal 22 maggio 1995 per estinguersi il 12 maggio 1996, considerati i 10 giorni già decorsi dalla notifica del PE alla presentazione dell’istanza di rigetto. L’istanza di fallimento presentata il 17 maggio 1996, come correttamente ritenuto dalla prima giudice, è pertanto tardiva anche se solo per qualche giorno.

 

 

                                   2.   L’appello 1.luglio 1996 __________ va quindi respinto.

                                         La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità in mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 52, 54, 67 e 68 cpv. 2 OTLEF).

 

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 166 LEF

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello 1. luglio 1996 __________, è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata dall’appellante, è a carico del__________ __________

                                   3.   Intimazione:    -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5

 

 

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria: