Incarto n.
14.96.00061

Lugano

29 gennaio 1997

/FC/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 31 marzo 1996 da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

__________

 

 

per ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 10 gennaio / 15 febbraio 1996 dell'UEF di Locarno;

 

sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città ha così deciso il 3 luglio 1996:

    1.    L'istanza è accolta.

           §   Di conseguenza è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno per l'importo di Fr. 12'187.-- oltre interessi al 5% dal 24 giugno 1995 e Fr. 110.-- di spese esecutive.

 

    2.    Spese e TG per complessivi Fr. 210.--, da anticipare dagli istanti in solido, sono a carico di __________ che rifonderà a __________ e __________ Fr. 200.-- di indennità;

 

decisione tempestivamente dedotta in appello il 9 luglio 1996 dall'escusso che ha chiesto sia giudicato:

 

 

      1.    La sentenza 3 luglio 1996 del Pretore di Locarno-Città è annullata.

      2.    "Spese, tasse di giustizia con il favore delle disposizioni legali";

 

rilevato che gli appellati hanno chiesto la reiezione del gravame;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che con PE n. __________del 10 gennaio / 15 febbraio 1996 __________ e __________ procedono contro __________ per Fr. 12'187.-- oltre accessori per "1. und letzte Seite Urteil des Bezirksgerichtes __________datiert vom 24. Mai 1995";

 

                                         che l'escusso ha interposto tempestiva opposizione;

 

                                         che con istanza 31 marzo 1996 - redatta in lingua tedesca - __________ e __________ hanno chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione, protestate spese e indennità;

 

                                         che all'udienza del 27 giugno 1996 l'escusso si è opposto alla domanda di rigetto, contestando integralmente il credito derivante dalla sentenza del Bezirksgericht di __________, atteso che: "in particolare osserva che giusta l'art. 117 CPC l'istanza doveva essere fatta in lingua italiana, riservandosi di sollevare altre eccezioni se vi sarà un seguito della procedura" (cfr. verbale);

 

                                         che il Pretore ha accolto l'istanza, dopo aver respinto l'eccezione d'ordine perché:

                                     -   "in virtù dell'art. 117 CPC il processo deve svolgersi in lingua italiana per cui, di regola, gli allegati scritti vanno redatti nella medesima lingua. Il mancato rispetto di tale norma non implica però la sanzione della nullità, ma semmai dell'annullabilità ai sensi dell'art. 143 cpv. 1 CPC";

                                         -     è prassi costante del Pretore ammettere l'inoltro di istanze di rigetto anche se redatte non in lingua italiana ma in altra lingua ufficiale;

                                         -     l'annullabilità è data se la violazione della forma arreca alla parte avversa un pregiudizio che non si può riparare altrimenti;

                                         -     "l'escusso non ha espresso di aver subito un particolare pregiudizio dal fatto di essersi visto intimare l'istanza in tedesco";

                                         -     l'escusso doveva protestare già al momento della ricezione dell'istanza e non solo nel corso dell'udienza;

                                         -     "l'escusso non risulta essere all'oscuro del contenuto del titolo come tale, vista la sua partecipazione al processo davanti al Bezirksgericht __________con il patrocinio di un legale";

 

                                         che con tempestivo "ricorso per cassazione" (recte: appello) __________ ha chiesto la declaratoria di nullità del giudizio pretorile, atteso che:

                                         -     è stato impedito, per ragioni di salute, di protestare già al momento della ricezione dell'istanza;

                                         -     "quanto è stato discusso davanti al Bezirksgericht Albula e il contenuto di tutti gli atti erano in lingua tedesca";

                                         -     "non conosco per niente la lingua tedesca";

                                         -     nella procedura grigionese è stato patrocinato da un legale del posto;

 

                                         che gli appellati hanno chiesto la reiezione del gravame, ritenuto che:

                                         -     il giudizio pretorile non viola l'art. 117 CPC;

                                         -     i certificati medici non sono credibili;

                                         -     la procedura davanti al Bezirksgericht __________ si è svolta nelle forme di rito e l'escusso era patrocinato da un avvocato;

 

                                         che ex art. 117 cpv. 1 CPC il processo deve svolgersi in lingua italiana, ritenuto che per il cpv. 2 "gli atti processuali, i documenti e le perizie" sono trattati allo stesso modo;

 

                                         che la normativa di diritto processuale ticinese riprende un principio generale ben radicato nel diritto ticinese: già l'art. 39 dell'abrogato CPC del 24 giugno 1924 stabiliva che "le allegazioni e conclusioni devono essere scritte in lingua italiana". Si tratta, per "radicata giurisprudenza" della II. Camera civile del Tribunale d'appello (cfr. sentenza 15 luglio 1974 in Rep. 1975 p. 302-303 nonché sentenza inedita in re Z. c. F. del 3 febbraio 1965 della CCA), di "un prescritto di ordine pubblico che nel nostro Cantone non richiede alcuna giustificazione per cui l'osservanza di questa fondamentale forma non può essere lasciata all'arbitrio delle parti né all'inerzia del giudice". Il Tribunale federale ha dal canto suo stabilito che il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e delle tre lingue ufficiali vale solo nei rapporti con le autorità federali per cui il diritto processuale cantonale può prescrivere, tra l'altro, l'uso esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per la stesura degli atti processuali (cfr. DTF 83 III 58, giurisprudenza che ha trovato ulteriore conferma in DTF 102 Ia 35-38; Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331);

 

                                         che l'escusso ha correttamente censurato la violazione del principio dell'uso della lingua italiana nel momento procedurale destinato a siffatta argomentazione, atteso che per il principio dell'oralità allegazioni e documentazione fuori udienza non possono essere ammesse da questa Camera per ragioni formali, l'art. 387 cpv. 2 CPC stabilendo che le parti all'udienza possono esporre le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e devono produrre - sotto pena di perenzione - i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta (cfr. Cometta, op. cit., p. 331);

 

                                         che il principio dell'oralità, dedotto dall'art. 387 cpv. 2 CPC, assume carattere cogente in virtù dell'art. 101 CPC, che vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge;

 

                                         che pertanto l'escusso non poteva determinarsi sull'istanza di rigetto, nemmeno dal profilo formale, prima dell'udienza per il contraddittorio;

 

                                         che la censura pretorile sul preteso ritardo dell'escusso nel richiedere l'uso della lingua italiana misconosce l'impossibilità di farla valere anzitempo nelle forme di rito;

 

                                         che l'esame della portata delle certificazioni mediche prodotte si rende di conseguenza superfluo;

 

                                         che non viola il principio della buona fede la censura di violazione del requisito dell'uso della lingua italiana (cfr. sul tema Flavio Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991, p. 298), tanto più che l'escusso assevera di non conoscere la lingua tedesca e che la sentenza dedotta in esecuzione - redatta in tedesco - è stata resa in procedura giudiziale che ha visto __________ rappresentato da un avvocato, a differenza di quanto si realizza nel caso di specie;

 

                                         che il principio di celerità, che informa la procedura sommaria del diritto esecutivo, non consente di citare le parti ad una seconda udienza;

 

                                         che gli istanti non subiscono comunque altro pregiudizio se non l'onere di ricominciare la procedura, in tal caso non essendo proponibile l'eccezione di cosa giudicata (Rep 1989, p. 343-344);

 

                                         che l'appello deve quindi essere accolto, con tassa di giustizia a carico in solido di __________e __________, ritenuto che non si assegnano indennità perché non richieste (art. 51, 54, 67 cpv. 1 e 68 cpv. 2 OTLEF);

 

richiamati gli art. 117 CPC, 80 e 81 LEF

 

 

pronuncia:

 

 

                                    I.   L'appellazione 9 luglio 1996 __________, è accolta.

                                         Di conseguenza la sentenza 3 luglio 1996 del Pretore di Locarno-Città è così riformata:

 

                                         "1.   L'istanza 25 luglio 1994 di __________e __________ è irricevibile.

                                          2.    La tassa di giustizia in Fr. 210.--, già anticipata dagli istanti, resta a carico di __________e __________ ".

 

                                   II.   La tassa di giustizia d'appello in Fr. 315.--, già anticipata da __________, è a carico in solido di __________e __________.

 

                                  III.   Intimazione:       -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria