Incarto n.
14.96.00064

Lugano

17 ottobre 1997 /B/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 gennaio 1996 da

 

 

__________

rappr. dal __________

 

 

contro

 

 

__________ (quale terza proprietaria del pegno)

patr. dall'avv. __________

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’8/11 gennaio 1996 dell UE di Lugano;

 

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 18/22 luglio 1996 ha così deciso:

 

    “1.  L’istanza è accolta nel senso dei considerandi e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è rigettata in via provvisoria per Fr. 1’913’485.30 oltre interessi al tasso e con decorrenza come richiesti col PE.

 

     2.   La tassa di giustizia in Fr. 800.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 2’000.-- a titolo di indennità.”

 

Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escussa chiedendo la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

con osservazioni 2 settembre 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

 

preso atto che con scritto 11 settembre 1997 il patrocinatore dell’appellante ha

ritirato l’appello, essendo intervenuto un accordo tra le parti;

 

considerato come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva d’oggetto;

 

ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

 

rilevato che  non avendo le parti comunicato alcun accordo in merito a spese e indennità, queste vanno caricate all’appellante;

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello 2 agosto 1996 __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 600.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, la quale rifonderà all’__________ Fr. 600.-- a titolo di indennità.

 

                                   3.   Intimazione:       -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                          La segretaria