Incarto n.
14.96.00069

Lugano

24 ottobre 1997

B/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 giugno 1996 da

 

__________

rappr. da__________ __________

 

 

contro

 

 

 

__________

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 9/21 maggio 1996 dell’UEF di Bellinzona;

 

sulla quale istanza  il Pretore del Distretto di Bellinzona con sentenza 24/25 luglio 1996 ha così deciso:

 

    “1.   L’istanza è respinta

 

     2.   La tassa di giustizia di Fr. 600.-- è a carico della parte istante la quale rifonderà al convenuto la somma di Fr. 300.-- a titolo di indennità.”

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 5 agosto 1996 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

 

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

 

 

 

ritenuto

 

in fatto:

 

 

                                  A.   Con PE n. __________ del 9/21 maggio 1996 dell’UEF di Bellinzona la __________ (in seguito: __________) ha __________ per l’incasso di Fr. 4’817’500.--, indicando quale titolo di credito:

                                         “-   cartella ipotecaria al portatore di Fr. 1’000’000.--, gravante in I. e pari rango con un’altra cartella di pari importo. doc. no. __________, dat. 26.7.89; 

                                          -    cartella ipotecaria al portatore di Fr. 1’000’000.--, gravante in I. e pari rango con un’altra cartella di pari importo, doc. __________, dat. 26.7.89;

                                          -    cartella ipotecaria al portatore di Fr. 1’000’000.-- gravante in II. rango, precedenza Fr. 2’000’000.-- doc. no. __________, dat. 5.10.89;

                                          -    cartella ipotecaria al portatore di Fr. 500’000.-- gravante in III. rango, precedenza Fr. 3’000’000.-- doc. no. __________, dat. 16.10.92;

                                          -    cartella ipotecaria al portatore di Fr. 150’000.-- gravante in IV. e pari rango con un’altra cartella ipotecaria di Fr. 450’000.--, precedenza  Fr. 350’000.--, doc. no. __________, dat. 16.10.92;

                                          -    cartella ipotecaria al portatore di Fr. 450’000.-- gravante in IV. e pari rango con un’altra cartella ipotecaria di Fr. 150’000.--, precedenza Fr. 350’000.--, doc. no. __________, dat. 04.5.93;

                                          -    cartella ipotecaria al portatore di Fr. 550’000.-- gravante in V. rango, precedenza Fr. 4’100’000.--, doc. n. __________, dat. 12.4.94;

                                          -    cartella ipotecaria al portatore di Fr. 100’000.-- gravante in VI. rango, precedenza Fr. 4’650’000.--.

                                         Tutte le cartelle ipotecarie sopraccitate gravano la part. no. __________ del Comune di __________. Proprietario fondiario e debitore: __________                                                  Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

 

 

                                  B.   La procedente ha prodotto con l’istanza di rigetto dell’opposizione 8 cartelle ipotecarie al portatore per un valore nominale complessivo di Fr. 4’750’000.-- (doc. da B a I), così come un contratto di concessione di prestito 25 aprile/6 giugno 1994 (doc. A) per un importo di Fr. 4’750’000.-- stipulato con l'escusso. Con lettera 26 aprile 1995 (doc. L) la creditrice ha disdetto il prestito ipotecario per il 31 dicembre 1995. 

 

 

                                  C.   All’udienza di contraddittorio l’escusso ha eccepito la mancata disdetta delle cartelle ipotecarie.

 

 

                                  D.   Con sentenza 24/25 luglio 1996 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto l’istanza argomentando che il contratto di concessione di prestito ipotecario non può essere ritenuto quale titolo di rigetto, non essendo stato indicato nel PE. Per le tre cartelle ipotecarie doc. B, C e D.  di nominali Fr. 1’000’000.-- cadauna, il termine di preavviso è ridotto a tre mesi, mentre per le rimanenti cartelle ipotecarie doc. E, F, G, H, e I il preavviso è di sei mesi, da far precorrere ad una scadenza semestrale di interessi. La disdetta 26 aprile 1995 per il 31 dicembre 1995 rispetta i termini di preavviso legali o contrattualmente pattuiti. Con questo scritto la __________ ha disdetto il prestito ipotecario, senza tuttavia denunciare il rimborso delle cartelle ipotecarie, per cui non vi è stata disdetta dei crediti risultanti da questi titoli. In prima sede è pertanto stata accolta l’eccezione sollevata dall’escusso d’inesigibilità della pretesa posta in esecuzione.

 

 

                                  E.   Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.

 

 

Considerato

 

 

in diritto:

 

 

                                   1.

                                  a)   Ex art. 82 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione. La volontà di obbligarsi può risultare anche da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale quale la cartella ipotecaria (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

                                  b)   Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il credito (indicato nel precetto esecutivo) con il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).

 

 

                                  c)   Vi deve essere esigibilità del credito già al momento dell’invio della domanda d’esecuzione e non solo al momento della litispendenza dell’istanza di rigetto: il diritto esecutivo serve infatti a realizzare il diritto materiale; un credito non ancora esigibile per diritto materiale al momento dell’invio della domanda d’esecuzione non può essere tenuto in considerazione nemmeno quando l’esigibilità sia realizzata al momento della litispendenza dell’istanza di rigetto (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 347).

 

 

                                  d)   Ex art. 844 CC, salvo contraria disposizione, il creditore ed il debitore possono denunciare il rimborso della cartella ipotecaria solo con il preavviso di sei mesi e per il termine consueto del pagamento degli interessi.

                                         Il diritto cantonale può stabilire delle norme restrittive per la disdetta delle cartelle ipotecarie. La predetta norma è di diritto dispositivo. Le parti possono infatti per esempio modificare i termini previsti dalla legge. Gli accordi speciali relativi alla disdetta delle cartelle ipotecarie devono essere indicati a Registro fondiario nella colonna delle osservazioni (art. 40 cpv. 2 ORF). La libertà delle parti può tuttavia essere limitata da norme di diritto cantonale. L’art. 844 cpv. 2 CC permette infatti ai cantoni di emanare disposizioni restrittive in materia (Paul Henri Steinauer, Les droits réels, vol. III, Berna 1996, § 95 n. 2943-2944 p. 248-249).

 

 

                                  e)   Il Cantone Ticino non ha emanato alcuna disposizione relativa ai termini di disdetta delle cartelle ipotecarie, per cui le parti possono in merito accordarsi liberamente.

 

 

                                   f)   Nonostante la creditrice abbia indicato sull’istanza di rigetto dell’opposzione e prodotto, insieme alle cartelle ipotecarie doc. da B a I, anche il contratto di concessione di prestito ipotecario 25 aprile 1994 (doc. A), questo documento, non essendo menzionato sul PE, non può essere considerato quale titolo di rigetto dell’opposizione, non essendo data identità tra il credito indicato sul PE con il credito di cui ai doc. prodotti. Quali titoli di rigetto dell’opposizione possono quindi essere considerate unicamente le cartelle ipotecarie. Dall’esame di quest’ultime risulta che per le tre di nominali Fr. 1’000’000.--  (doc. B, C e D) è previsto un termine di preavviso di 3 mesi, mentre per le rimanenti cartelle (doc. E, F, G, H e I) il termine è di sei mesi per una scadenza semestrale di interessi. Dalla disdetta 26 aprile 1995 (doc. L) emerge tuttavia che  la __________ con questo scritto si è limitata a chiedere il rimborso del prestito ipotecario, mentre non ha formulato alcuna disdetta delle cartelle ipotecarie  Con l’appello la creditrice ha fatto riferimento all’atto di cessione in garanzia delle cartelle ipotecarie, sottoscritto dall’appellato il 6 giugno 1994, ed in particolare alla cifra 3, nella quale sarebbe stato precisato che non è necessario disdire anche i crediti derivanti dai titoli ipotecari. Contrariamente a quanto sostenuto dalla __________, questo atto di cessione non è stato tuttavia prodotto con l’istanza di rigetto dell’opposizione quale parte integrante del contratto di concessione di prestito ipotecario doc. A. Da quest’ultimo si evince sì l’esistenza di un “atto di cessione in garanzia” e  di “Condizioni generali”. Questi documenti  non risultano tuttavia agli atti. Mancando pertanto sia un’esplicita disdetta delle cartelle ipotecarie che un documento attestante la loro automatica disdetta in caso di richiesta di rimborso del prestito ipotecario, il primo giudice ha correttamente respinto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione per inesigibilità del credito posto in esecuzione.

 

 

                                   2.   L’appello 5 agosto 1996 __________ va quindi respinto.

                                         La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello 5 agosto 1996 __________ è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 900.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________.

 

                                   3.   Intimazione:    - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello

Il Presidente                                                                    La Segretaria