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Incarto n. |
B/fp/fb |
In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, vicepresidente |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 24 giugno 1996 da
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__________ rappr. da: __________
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contro |
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__________ patr. da: __________
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 10 giugno 1996 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 31 luglio 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 9’800.-- oltre interessi come al PE.
2. La tassa di giustizia in fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 280.-- a titolo di indennità.”
Rilevato che con scritto 4 marzo 1997 l’appellante ha chiesto la sospensione della procedura, essendo le parti in procinto di raggiungere un accordo;
preso atto che con scritto 17 luglio 1998 risp. 17 settembre 1998 le parti hanno comunicato il raggiungimento di un accordo transattivo, chiedendo pertanto lo stralcio della procedura, senza ulteriore prelevamento di spese;
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pronuncia
1. L’appello 9 agosto 1996 __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico della __________
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria