Incarto n.
14.96.00079

Lugano

23 settembre 1996

/B/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2/3 maggio 1996 da

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

__________

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Leventina;

 

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Leventina con sentenza 1. luglio 1996 ha così pronunciato:

 

      “1.   L’istanza é accolta.

             Pertanto l’opposizione interposta dalla parte convenuta al PE n. __________dell’UEF di Leventina é rigettata in via definitiva.

 

        2.  La tassa di giudizio di Fr. 85.--, da anticipare dall’istante, é a a carico del convenuto, che dovrà alla prima pure Fr. 100.-- a titolo di indennità.”

 

 

Sentenza dedotta in appello dall’escusso con atto 30 agosto 1996;

 

ritenuti gli estremi per decidere con breve motivazione ex art. 313 bis CPC;

considerato

 

 

in fatto e in diritto

 

 

                                     -   che l’appellante ha affermato nell’atto di appello di avere ricevuto la sentenza pretorile il 3 luglio 1996;

 

                                     -   che nella procedura sommaria il termine per proporre appello é ridotto a dieci giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);

 

                                     -   che per l’art. 57 LALEF non vi sono ferie di diritto cantonale per le autorità giudiziarie ove si tratti di procedura sommaria ex art. 25 n. 2 LEF, tornando applicabile per la forza derogatoria del diritto federale l’art. 56 LEF combinato con l’art. 63 LEF, donde l’irrilevanza delle ferie di diritto processuale civile cantonale (cfr. Flavio Cometta,  Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 336);

 

                                     -   che pertanto nella concreta fattispecie, ritenuto che in materia di rigetto dell’opposizione le ferie non sospendono i termini, il termine di dieci giorni per proporre appello ha iniziato a decorrere il 4 luglio 1996, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 3 luglio 1996, giorno della ricezione della sentenza da parte dell’appellante;

 

                                     -   che di conseguenza il termine per appellare è giunto scadere lunedì 15 luglio 1996, donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato e spedito il 30 agosto 1996;

 

                                     -   che la tassa di giustizia  è a carico dell’appellante;

 

 

per i quali motivi,

richiamati gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’appellazione 30 agosto 1996 di __________, è irricevibile siccome tardiva.

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 120.-- è a carico di __________

                                   3.   Intimazione:    -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                    La segretaria