Incarto n.
14.96.00081

Lugano

27 gennaio 1997 /B/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e ali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 agosto 1996 da

 

 

__________

patr. dallo Studio legale __________

 

 

contro

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

 

chiedente l’allestimento dell’inventario provvisorio dei beni della __________ nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano;

 

richiamata la sentenza 26 agosto 1996 della Pretore del Distretto di Lugano, con la quale ha ordinato all’UE di Lugano di procedere all’allestimento “dell’inventario preventivo ai sensi dell’art. 83 cpv. 1 LEF” di tutti i beni di __________, nell’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano promossa da __________;

 

preso atto che il giudizio pretorile è stato impugnato il 2 settembre 1996 da __________ che ha contestualmente chiesto l’effetto sospensivo, nel senso di annullare la sentenza pretorile che ordinava all’UE di Lugano di procedere all’allestimento dell’inventario di tutti i beni di __________;

 

rilevato che con decreto presidenziale 16 settembre 1996 è stato concesso effetto sospensivo parziale;

 

considerato che con atto 28 novembre 1996, sottoscritto dal patrocinatore della __________, il rappresentante legale della __________, avendo la __________ provveduto a pagare l’intero scoperto, ha comunicato all’UE di Lugano la revoca dell’inventario e dell’esecuzione n. __________ del 13 febbraio 1996 ed ha chiesto a questa Camera di stralciare la procedura in oggetto, compensate le ripetibili;

 

ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

 

considerato che avendo la __________ provveduto al pagamento dello scoperto, ha reso la procedura priva d’oggetto, per cui le va caricata la tassa di giustizia;

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello 2 settembre 1996 __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico della __________, compensate le indennità.

 

                                   3.   Intimazione:       -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria