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Incarto n. |
22 settembre 1999 /B/fp/rgc |
In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, vicepresidente,
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 4 luglio 1996 da
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__________ patr. __________
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contro |
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__________ patr. __________
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell’11/15 dicembre 1995 dell’UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Pretore di Bellinzona con sentenza 29 agosto 1996 ha così deciso:
“1. È rigetta in via provvisoria limitatamente alla somma di Fr. 226’284.05 oltre interessi al 5% dal 20 maggio 1995 su Fr. 156’294.05 e dal 2 settembre 1995 su Fr. 70’000.--. l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Bellinzona, notificato il 15 dicembre 1995.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi Fr. 280.--, da anticipare dall’istante, sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte Fr. 1’800.- per ripetibili.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 4 settembre 1996 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 18 settembre 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ dell’11/15 dicembre 1995 dell’UEF di Bellinzona la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 234’851.90 oltre interessi al 5% dal 20 maggio 1995, indicando quale titolo di credito:
__________
Fr. 11’655.05 - __________ Fr. 30’720.50 - __________ Fr. 11’566.50 -
__________ Fr. 11’586.60 - __________ Fr. 33’039.30 - __________ Fr. 11’575.90
- __________ Fr. 11’655.35 - __________ Fr. 11’548.35 - __________ Fr.
32’720.65 - __________ Fr. 2’769.26 - __________ Fr. 1’475.90 - __________
Fr. 475.40 - __________ Fr. 1’661.40 - __________ Fr. 11’570.50 -
__________ Fr. 16’219.50 - __________ Fr. 11’676.65 - __________ Fr. 11’383.05
- __________ Fr. 11’552.05 und Brief vom 08.03.95 als Schuldanerkennung.”
Interposta tempestiva opposizione dell’escusso, la procedente ne ha chiesto il
rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su una convenzione 8 marzo 1995 (doc. A) sottoscritta dall’escusso, con cui si è obbligato, in nome proprio ed in rappresentanza della _________, a onorare le cambiali ivi elencate non ancora esigibili fino al 7 marzo 1995 per un importo complessivo di Fr. 136’284.05. Per ulteriori 5 cambiali, pure elencate nel doc. A per un importo complessivo di Fr. 98’567.95, esigibili per il 7 marzo 1995, e non onorate, le parti hanno concordato di emettere 10 nuove cambiali per un importo di Fr. 10’000.-- ciascuna con scadenza per la fine di ogni mese a partire dal 31 marzo 1995, l’ultima scadente il 31 dicembre 1995. L’escusso si è impegnato in nome proprio e in rappresentanza della __________ a onorare alla loro scadenza anche questi effetti cambiari. Dal doc. A emerge poi che nel caso in cui le cambiali non fossero state pagate, __________ si è obbligato a versare i relativi importi entro un giorno dalla loro scadenza ad un rappresentante della __________ Le citate cambiali non essendo state onorate, la creditrice ha promosso esecuzione contro l’escusso.
C. All’udienza
di contraddittorio il debitore ha negato l’identità tra il titolo di credito
indicato sul PE e quello prodotto agli atti. Egli ha poi sostenuto che la
convenzione doc. A non contiene nessun suo obbligo incondizionato di pagare una
somma di denaro facilmente determinabile, considerata la facoltà della
__________ di riprendere le procedure esecutive cambiarie. Il doc. A si
riferisce a delle cambiali e non costituisce riconoscimento di debito.
L’obbligazione ivi contenuta è di natura accessoria, essa dovrebbe adempiere i
requisiti formali della fideiussione risp. dell’avallo cambiario.
L’escusso ha poi contestato l’esigibilità della pretesa posta in esecuzione
D. Con
sentenza 29 agosto 1996 il Pretore di Bellinzona ha accolto parzialmente
l’istanza argomentando che la convenzione doc. A costituisce valido
riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, la somma di denaro ivi riconosciuta
essendo chiaramente determinata in Fr. 236’284.05 e l’escusso essendosi
obbligato sia personalmente che solidalmente con la __________ ad adempiere gli
obblighi ivi contenuti. L’esigibilità dei crediti è stata fissata nella
convenzione e fatta coincidere con il giorno successivo alla scadenza delle
cambiali. In prima sede è stato tuttavia rilevato che la 10. cambiale di Fr.
10’000.-- è scaduta il 31 dicembre 1995, per cui il credito nei confronti
dell’escusso è divenuto esigibile il 2 gennaio 1996. Essendo il PE stato emesso
l’11 dicembre 1995, questa pretesa non era ancora esigibile, per cui il rigetto
provvisorio dell’opposizione è stato concesso limitatamente a Fr. 226’284.05.
Gli interessi sono stati riconosciuti per i crediti di cui al punto 2 della
convenzione doc. A dal 20 maggio 1995, come richiesto, mentre per i crediti, di
cui al punto 3 della Convenzione, per ciascuna rata di Fr. 10’000.-- dal secondo
giorno successivo a quello di scadenza di ogni singola cambiale.
Gli interessi sulle due cambiali scadute il 31 marzo e il 30 aprile 1995 sono
stati concessi dal 20 maggio 1995 come richiesto. Quelli sulle sette cambiali
scadute da maggio a novembre 1995 sono stati accordati per la scadenza media
del 2 settembre 1995.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Con osservazioni 18 settembre 1996 la parte appellata si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
G. Ritenuto
che dal gennaio 1997 __________ si trovava in moratoria concordataria.
l’esecuzione in oggetto non poteva essere proseguita (art. 297 cpv. 1 LEF).
Con decreto 23 marzo 1998 è stato pronunciato il fallimento di __________.
Il 14 agosto 1998 è stata pronunciata la sospensione della procedura di
fallimento ex art. 230 cpv. 2 LEF, pubblicata sul FUC n. __________ e sul FUSC
n. __________, con l’avvertimento ai creditori che la procedura fallimentare
sarebbe stata definitivamente sospesa per mancanza di attivo qualora nessun
creditore avesse anticipato entro 10 giorni fr. 25’000.--.
Atteso che entro il termine fissato non è stato versato l’anticipo, la procedura
fallimentare è stata sospesa ex art. 230 cpv. 2 LEF.
Considerato
in diritto: 1. Ex art. 230 cpv. 4 LEF dopo la sospensione della procedura di fallimento, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso. Il tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospensione non si computa nei termini previsti dalla legge.
2.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 92 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, II rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza) con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) Dall’esame
della convenzione doc. A emerge chiaramente, senza necessità di interpretazione
alcuna, che oltre all’impegno assunto da __________ e dalla __________. di
onorare le cambiali ivi indicate e le 10 ancora da emettere, l’appellante si è
impegnato personalmente a pagare, nel caso le citate cambiali non fossero state
onorate, gli importi corrispondenti, espressamente indicati nel loro ammontare,
il giorno seguente la scadenza delle cambiali. Contrariamente a quanto
sostenuto dall’escusso la convenzione doc. A non costituisce pertanto un atto
accessorio alle cambiali, bensì un impegno indipendente da esse, assunto da
__________ personalmente, sulla base del quale possono essere determinati sia
gli importi per cui è stato sottoscritto l’impegno che il giorno della loro
scadenza.
Il doc. A costituisce pertanto valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
La sentenza pretorile va di conseguenza confermata.
3. L’appello
4 settembre 1996 di __________ è respinto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e
62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 82 LEF,
pronuncia: 1. L’appello 4 settembre 1996 di __________, è respinto.
2. La tassa di giustizia di Fr. 420.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà alla __________ Fr. 2’000.-- a titolo di indennità.
3. Intimazione:
__________;
Comunicazione alla Pretura di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria