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Incarto n. |
25 ottobre 1996 /B/fc/fb
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In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta, presidente, |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 25 luglio 1996 da
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__________ patr. da: __________ |
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contro |
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__________ patr. da: __________ |
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 3/9 luglio 1996 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 3 settembre 1996 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico; parte istante rifonderà inoltre Fr. 600.-- a controparte a titolo di ripetibili.”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto
16 settembre 1996 ha chiesto l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 4 ottobre 1996 la parte appellata si è opposta al gravame,
con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che la procedura esecutiva in oggetto è stata promossa a convalida del
sequestro n. __________ decretato il 21 giugno 1996 dal Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 4, su istanza della procedente;
preso atto che con decreto 9 ottobre 1996 il Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 4, ha dichiarato caduco il predetto sequestro per mancata prestazione
della garanzia, per cui la procedura di convalida del sequestro è divenuta
priva d’oggetto;
ritenuto come di conseguenza sia divenuta pure priva d’oggetto la procedura di
rigetto dell’opposizione in esame;
considerato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende
priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese
e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti
ne concordino un diverso riparto;
preso atto che un tale diverso riparto non è stato concordato dalle parti
pronuncia
1. L’appello 16 settembre 1996 di __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà ad __________ Fr. 500.-- a titolo di indennità.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria: