Incarto n.
14.96.00087

Lugano

25 ottobre 1996

/B/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 25 luglio 1996 da

 

 

__________

patr. da: __________

 

 

contro

 

 

 

__________

patr. da: __________

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 3/9 luglio 1996 dell’UE di  Lugano;

 

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 3 settembre 1996 ha così pronunciato:

 

      “1.   L’istanza è respinta.

 

       2.   La tassa di giustizia in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico; parte istante rifonderà inoltre Fr. 600.-- a controparte a titolo di ripetibili.”.

 

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto

16 settembre 1996 ha chiesto l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

 

con osservazioni 4 ottobre 1996 la parte appellata si è opposta al gravame,

con protesta di spese e ripetibili;

 

rilevato che la procedura esecutiva in oggetto è stata promossa a convalida del

sequestro n. __________ decretato il 21 giugno 1996 dal Pretore del Distretto di

Lugano, Sezione 4, su istanza della procedente;

 

preso atto che con decreto 9 ottobre 1996 il Pretore del Distretto di Lugano,

Sezione 4, ha dichiarato caduco il predetto sequestro per mancata prestazione

della garanzia, per cui la procedura di convalida del sequestro è divenuta

priva d’oggetto;

 

ritenuto come di conseguenza sia divenuta pure priva d’oggetto la procedura di

rigetto dell’opposizione in esame;

 

considerato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende

priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese

e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti

ne concordino un diverso riparto;

 

preso atto che un tale diverso riparto non è stato concordato dalle parti

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello 16 settembre 1996 di __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà ad __________ Fr. 500.-- a titolo di indennità.

 

                                   3.   Intimazione:    -      __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria: