Incarto n.
14.96.00009

Lugano

13 novembre 1996

/B/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente
Cocchi e Chiesa, (in sostituzione dei giudici Cometta e Zali, assenti)

 

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 novembre 1995 da

 

 

__________ patr. dalla __________

 

 

contro

 

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’8/9 novembre 1995 dell’UEF di Locarno;

 

sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Campagna con sentenza 8/9 febbraio 1996 ha così pronunciato:

 

      “1.   L’istanza é respinta.

 

       2.   La tassa di giustizia in Fr. 250.--, comprensiva delle spese, é a carico dell’istante, che rifonderà all’escusso Fr. 300.-- a titolo di indennità”.

 

Sentenza dedotta in appello dalla procedente che con atto 21 febbraio 1996 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

con osservazioni 18 marzo 1996 la parte appellata si é opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto

 

                                  -      che la sentenza 8 febbraio 1996 del Pretore di Locarno-Campagna reca il timbro d’intimazione 9 febbraio 1965;

 

                                  -      che tuttavia secondo la ricerca postale la sentenza è stata impostata l’8 febbraio 1996 e distribuita alla __________ il 9 febbraio 1996;

 

                                  -      che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);

 

                                  -      che nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere il 10 febbraio 1996, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 9 febbraio 1996, giorno della ricezione della sentenza da parte dell’appellante;

 

                                  -      che di conseguenza il termine per appellare è giunto a scadenza lunedì 19 febbraio 1996, donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato e spedito il 21 febbraio 1996;

 

                                  -      che pertanto tassa di giustizia e indennità sono a carico dell’appellante;

 

per questi motivi,

richiamati gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC

 

 

pronuncia:           1.      L’appellazione 21 febbraio 1996 della __________è inammissibile siccome tardiva.

 

                                2.      La tassa di giustizia di Fr. 100.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________che rifonderà a __________ Fr. 300.-- a titolo di indennità.

 

                                3.      Intimazione:

                                          - __________

                                      Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La segretaria