Incarto n.
14.1997.00106

Lugano

7 dicembre 1999 FA/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 6 marzo 1997 da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

__________

rappr. dall'avv. dott. __________

 

 

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 21 febbraio 1997 dell'UE di Lugano;

 

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano con sentenza 22 agosto 1997 ha così deciso:

 

         "1.     L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al precetto esecutivo in esame è respinta in via definitiva limitatamente all'importo di fr. 120'240.-- oltre interessi al 5% dal 20.10.1995.

 

           2.    La tassa di giustizia in fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'000.-- a titolo di indennità."

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da Impresa di costruzioni __________ che con atto 2 settembre 1997 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

          -        che con PE n. __________ del 21 febbraio 1997 dell'UE di Lugano lo __________ ha escusso Impresa di __________ per l'incasso di fr. 240'240.-- oltre interessi.

                   L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore;

 

          -        che con sentenza 22 agosto 1997 il Pretore ha accolto l'istanza, rigettando parzialmente l'opposizione; contro la sentenza si è aggravata l'escussa con appello 2 settembre 1997;

 

          -        che il 28 novembre 1997 a Impresa di __________ è stato concesso un periodo di moratoria concordataria di sei mesi, poi prorogato di altre sei mesi;

 

          -        che il 21 dicembre 1998 il Pretore del Distretto di Lugano ha omologato il concordato con abbandono dell'attivo proposto ai propri creditori dalla __________

 

          -        che, contro la sentenza di omologazione, non è stato interposto ricorso ex art. 307 LEF e art. 18 cpv. 2 LALEF;

 

          -        che, a norma dell'art. 311 LEF, "l'omologazione del concordato produce estinzione di tutte le esecuzioni promosse prima della moratoria ad eccezione di quelle in via di realizzazione di pegno";

 

          -        che l'esecuzione posta alla base della presente vertenza deve essere considerata estinta e che quindi la procedura è divenuta priva di oggetto;

 

          -        che l'appello 2 settembre 1997 di Impresa di __________ va di conseguenza stralciato dai ruoli in quanto privo di oggetto; la tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante, non si assegnano indennità (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

 

 

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 311 LEF

 

pronuncia               1.   L'appello 2 settembre 1997 di __________, è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo di oggetto.

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 450.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di __________.

 

                                   3.   Intimazione:    -    __________

                                        Comunicazione alla Pretura di Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria