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Incarto n. |
/B/fc/fb |
In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta, presidente, |
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segretario: |
Baur Martinelli |
visto l'appello 18 settembre 1997 presentato da
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__________
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contro |
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la decisione 4 settembre 1997 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, nella causa promossa contro l'appellante da
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__________rappr. da: __________
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richiamata la diffida 22 settembre 1997 del Presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 10 ottobre 1997 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 250.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
preso atto che con avviso 23 settembre 1997 l’Ufficio postale di __________ ha comunicato che la lettera raccomandata 22 settembre 1997 indirizzata a __________ non ha potuto essere distribuita, e conformemente a un ordine del destinatario, sarebbe rimasta giacente presso l’ufficio probabilmente ancora durante un certo periodo, non superiore però a due mesi;
rilevato che per prassi federale costante gli atti spediti per raccomandata si reputano notificati al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è stato recapitato al domicilio né viene ritirato alla posta entro il termine di giacenza, si reputa notificato il settimo ed ultimo giorno di deposito presso l’ufficio postale in conformità all’art. 169 cpv. 1 lett. d) ed e) dell’Ordinanza (1) della Legge federale sul servizio delle poste [OSP (1) in: RS 783.01], sempre che un avviso di ritiro ai sensi dell’art. 157 OSP (1) sia stato lasciato nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario (DTF 97 III 10; 100 III 3; 116 III 58; Hans Fritzsche/ Hans Ulrich Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I Zurigo 1984 §13 N. 99 p.156) e che il destinatario doveva aspettarsi l’invio di una raccomandata in quel periodo (Pierre Roberto Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 102);
ritenuto che la giurisprudenza federale ha pure stabilito che chi si allontana dal proprio recapito mentre è pendente una procedura in cui è coinvolto deve prendere le misure appropriate affinché le comunicazioni dell’autorità gli possano essere notificate, sia designando un rappresentante, sia indicando il nuovo recapito, sia convenendo con l’autorità che la stessa non proceda all’intimazione di atti durante il periodo di assenza;
considerato che tale obbligo di diligenza sussiste tuttavia soltanto quando il destinatario deve aspettarsi con una certa verosimiglianza un’intimazione durante il periodo di assenza (DTF 97 III 10; 101 Ia 7; 107 V 189; 115 Ia 14; 116 Ia 92), mentre non costituisce invece una misura adeguata nel senso citato l’ordine all’ufficio postale di trattenere la corrispondenza (DTF 107 V 190), misura che pertanto non comporta una deroga al citato principio secondo cui un invio raccomandato è ritenuto notificato l’ultimo dei sette giorni di giacenza di cui all’art. 169 cpv. 1 lett. d) ed e) OSP (1) (DTF 99 II 352; 107 V 187; 113 Ib 90; confermata ancora in DTF [I Corte di diritto pubblico] 2 settembre 1994 in re S.; CEF 11 dicembre 1996 su reclamo G.F.);
per cui il fatto che l’appellante abbia dato ordine all’Ufficio postale di __________ di trattenere la sua posta è ininfluente sull’ossequio dei termini per il pagamento dell’anticipo, dovendo __________ predisporsi convenientemente alla tutela dei suoi diritti, essendo a conoscenza della procedura pendente, avendo presentato egli stesso appello;
preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso;
decreta
1. L'appello 18 settembre 1997 di __________ avverso la decisione 4 settembre 1997 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico dell'appellante.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario