Incarto n.
14.97.00112

Lugano

17 novembre 1997

/B/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 luglio1997 da

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

__________

patr. dallo Studio legale __________

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 4/7 luglio 1997 dell’UEF di Bellinzona;

 

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 23 settembre 1997 ha così deciso:

 

    “1.   È rigettata in via provvisoria per la somma di Fr. 57’000.-- oltre interessi al 5% a partire dal 1. gennaio 1997  l’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell’UEF di Bellinzona notificato il 7.7.1997.

 

     2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi Fr. 200.-- da anticipare dall’istante sono a suo carico per 1/3 ed i rimanenti 2/3 a carico della convenuta la quale verserà all’istante Fr. 350.-- per ripetibili ridotte.”

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 29 settembre 1997 postula la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 13 ottobre 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

 

preso atto che con scritto 31 ottobre 1997 il patrocinatore dell’appellante ha comunicato il ritiro dell’appello, avendo la creditrice ritirato l’esecuzione n. __________;

 

ritenuto come il gravame sia così divenuto privo d’oggetto;

 

considerato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

 

rilevato che un tale diverso riparto non è stato comunicato dalle parti;

 

 

decreta

 

 

                                   1.   L’appello 29 settembre 1997 della __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico della __________, che rifonderà alla __________ Fr. 300.-- a titolo di indennità.

 

                                   3.   Intimazione:    -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                                    La segretaria