Incarto n.
14.97.00117

Lugano

25 novembre 1998

B/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 luglio 1997 da

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

 

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________del 4/10 luglio 1997 dell’UEF di Bellinzona;

 

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 10 ottobre 1997 ha così deciso:

 

    “1.   L’istanza è respinta.

 

     2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 180.-- sono a carico dell’istante.”

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto 20 ottobre 1997 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

 

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                  A.   Con PE n. __________del 4/10 luglio 1997 dell’UEF di Bellinzona __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 48’000.-- oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 1997, indicando quale titolo di credito:

                                         “Sentenza del 17 giugno 1987 della Pretura di Bellinzona. Esecuzione a convalida del sequestro no. __________.”

                                         Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.

 

 

                                  B.   Il procedente fonda la sua pretesa su una sentenza di divorzio 17 giugno 1987 (doc. B), in cui è stato stabilito al punto 2.2. quanto segue:

 

                                         “Il signor __________ verserà alla signora __________ una pensione alimentare di fr. 5’000.-- (franchi cinquemila) per sé e per il figlio __________. Tale pensione è da considerarsi quale importo netto disponibile, liberi quindi in particolare da aggravi fiscali ed è calcolata sulla base dell’indice del costo della vita di aprile 1986 (punti 228.1). Essa sarà annualmente adeguata all’incremento dell’indice del costo della vita, la prima volta il 1° gennaio 1988 e sarà riconosciuta per intero ai sensi dell’art. 151 CC anche dopo il compimento del 20 anno di età del figlio __________ ovvero se per un qualsiasi motivo dovesse decadere l’obbligo di mantenimento del figlio da parte del padre.

                                         Il padre si impegna inoltre a provvedere completamente agli studi del figlio fino al momento in cui gli stessi potranno ritenersi normalmente conclusi secondo le sue attitudini e i suoi desideri, ivi compreso il ciclo universitario e post-universitario.”

 

                                         A comprova delle sue spese __________ ha prodotto un contratto di locazione per l’appartamento locato a Zurigo (doc. C), l’abbonamento generale (doc. D) e una ricevuta del pagamento della tassa semestrale di iscrizione all’Università. Egli fa valere una pretesa di fr. 2’000.-- al mese per le spese sostenute negli ultimi due anni, ossia complessivamente fr. 48’000.--.

 

 

                                  C.   All’udienza di contraddittorio l’escusso non è comparso.

                                  D.   Con sentenza 10 ottobre 1997 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha respinto l’istanza, argomentando che la sentenza di divorzio doc. B non indica cifra alcuna in merito al pagamento da parte dell’escusso degli studi del figlio.

 

 

                                  E.   Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ sostenendo che l’obbligo dell’escusso di provvedere ai suoi studi previsto nella sentenza di divorzio è chiaro e incondizionato. Per sua natura detto obbligo non poteva però essere cifrato, poiché le spese per gli studi variano a seconda della natura degli stessi. Determinante è in casu l’obbligo di “provvedere completamente agli studi del figlio”, per cui doveva solo giustificare quanto gli occorre mensilmente per completare gli studi, cosa che egli ha fatto producendo i doc. C, D e E, da cui risultano spese vive di complessivi fr. 943.80 al mese. Se a detto importo si aggiunge il minimo di esistenza di fr. 1’025.--, nonché il premio per la cassa malati, appare evidente che l’importo di fr. 2’000.-- al mese è giustificato.

 

 

Considerato

 

 

in diritto:

 

 

                                   1.

                                  a)   Ex art. 81 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un’Autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.

 

 

                                  b)   Condizioni per la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione sono l’identità del credito posto in esecuzione con quello riconosciuto nella sentenza e la quantificazione di questo credito (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnng, Zurigo 1980, § 108 p. 260).

 

 

                                  c)   La sentenza di divorzio doc. B prevede l’obbligo dell’escusso di pagare una pensione alimentare mensile indicizzata di fr. 5’000.-- per la ex-moglie e per il figlio e di provvedere completamente agli studi di quest’ultimo. Essa non indica però alcun importo determinato, destinato al pagamento degli studi del figlio __________. Pertanto, nonostante l’appellante abbia documentato le spese sostenute per gli studi, non è possibile in sede di rigetto definitivo dell’opposizione fissare un importo non già quantificato nella sentenza di divorzio. Il doc. B, come correttamente ritenuto in prima sede, non può quindi costituire valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per la pretesa posta in esecuzione.

 

 

                                   2.   L’appello 20 ottobre 1997 di __________ va di conseguenza respinto.

                                         La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

 

 

Per i quali motivi,

 

richiamato l’art. 82 LEF

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello 20 ottobre 1997 __________ è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Bellinzona

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria