Incarto n.
14.97.00011

Lugano

3 novembre 1998

/FA/fc/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 novembre 1996 da

 

 

__________

(rappr. dall'avv. __________)

 

 

contro

 

 

__________

( patr. dall'avv. __________)

 

tendente ad ottenere l'annullamento delle esecuzioni no. __________ e __________ dell'UEF di Mendrisio, promosse da __________;

 

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenza 24 gennaio 1997 ha così deciso:

 

                                “1.      L’istanza ex art. 85 LEF presentata in data 19.11.1996 da __________ e __________è respinta.

                                 2.      L'ordine di cui al decreto supercautelare 22.11.1996 di questa Pretura viene revocato.

                                 3.      L'istanza ex art. 107 CPC presentata in data 17.12.1996 da __________ e __________ è respinta.

                                 4.      Le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.-- delle domande cautelare e di merito sono poste integralmente ed in solido a carico dei signori __________e __________, che - sempre in solido - rifonderanno altresì al sig. __________l'importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili."

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________e __________ che con atto 10 febbraio 1997 ha postulato l'accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

 

con osservazioni 17 marzo 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

 

preso atto che con scritto 18 settembre 1998 l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello;

 

considerato che il ritiro dell'appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva di oggetto;

 

ritenuto che, per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva di oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

 

rilevato che le parti non si sono accordate in tal senso, si giustifica di assegnare indennità alla parte appellata e di caricare le spese agli appellanti;

 

 

pronuncia:           1.      L’appello 10 febbraio 1997 di __________ e __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

 

                                2.      La tassa di giustizia di fr. 50.--, già anticipata dagli appellanti, è posta a loro carico, __________e __________ verseranno, in solido tra di loro, fr. 600.-- a __________ a titolo di indennità.

 

                                3.      Intimazione:

                                          –      __________

                                          Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria