Incarto n.
14.97.00124

 

Lugano

7 novembre 1997/fb

 

 

Repubblica e Cantone
del Ticino
Camera di esecuzione e fallimenti

Tribunale d'appello

 

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

vista l'istanza 31 ottobre 1997 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF per formulare opposizione al precetto esecutivo presentata da

 

 

__________

 

 

(nella procedura esecuzione no. __________ promossa da

 

 

__________

 

richiamato l'art. 33 cpv. 3 LEF che consente alla parte precettante di rinunciare ad avvalersi dell'inosservanza di un termine, se questo è stato istituito nel suo esclusivo interesse;

 

visti gli art. 20a cpv. 2 n. 2 secondo periodo LEF e, per analogia, gli art. 7, 9 cpv. 3 e 9 cpv. 4 LPR;

 

 

ordina:

1.   Alla parte precettante __________, è fissato un termine di 10 (dieci) giorni per dichiarare a questa Camera se ammette l'opposizione di __________ al PE n. __________ del 22/24 settembre 1997 dell'UE di Lugano.

 

2.   La parte precettante è resa attenta che il suo silenzio varrà quale tacita ammissione dell'opposizione.

 

3.   È in facoltà della parte precettante formulare osservazioni nel termine di 10 (dieci) giorni.

 

4.   Fino alla decisione in merito all'istanza non può essere presa alcuna misura d'esecuzione.

 

5.                                      Intimazione:   -    __________

 

 

                                                                                Il presidente

                                                                                giudice Flavio Cometta