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Incarto n.
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Repubblica e Cantone |
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Il presidente della
Camera di esecuzione e fallimenti |
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vista l'istanza 31 ottobre 1997 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF per formulare opposizione al precetto esecutivo presentata da
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(nella procedura esecuzione no. __________ promossa da
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richiamato l'art. 33 cpv. 3 LEF che consente alla parte precettante di rinunciare ad avvalersi dell'inosservanza di un termine, se questo è stato istituito nel suo esclusivo interesse;
visti gli art. 20a cpv. 2 n. 2 secondo periodo LEF e, per analogia, gli art. 7, 9 cpv. 3 e 9 cpv. 4 LPR;
ordina:
1. Alla parte precettante __________, è fissato un termine di 10 (dieci) giorni per dichiarare a questa Camera se ammette l'opposizione di __________ al PE n. __________ del 22/24 settembre 1997 dell'UE di Lugano.
2. La parte precettante è resa attenta che il suo silenzio varrà quale tacita ammissione dell'opposizione.
3. È in facoltà della parte precettante formulare osservazioni nel termine di 10 (dieci) giorni.
4. Fino alla decisione in merito all'istanza non può essere presa alcuna misura d'esecuzione.
5. Intimazione: - __________
Il presidente
giudice Flavio Cometta