Incarto n.
14.97.00030

Lugano

10 giugno 1998 /FA/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 gennaio 1997 da

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

 

Contro

 

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del __________ 1997 dell’UEF di __________;

 

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________ -__________ con sentenza 25 marzo 1997 ha così deciso:

 

    “1.   L’istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________dell'UEF di __________ è respinta in via provvisoria per fr. 18'480.-- oltre interessi al 5% dal 1.1.97 e fr. 100.-- di spese esecutive.

 

     2.   Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 230.--, da anticipare dalla parte istante, sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 500.-- di indennità.”

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 2 aprile 1997 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

 

con osservazioni 23 aprile 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

 

rilevato che con decreto presidenziale 4/9 aprile 1997 l’istanza per effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

                                   A.   Con PE n. __________del 13/15 gennaio 1997 dell'UEF di __________ __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 18'480.-- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1997, indicando quale titolo di credito "riconoscimento di debito 27.5.1995". L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

 

                                   B.   Il procedente fonda la sua pretesa su uno scritto in spagnolo datato 27 maggio 1995 munito di traduzione (doc. B). __________ vi dichiara di aver ricevuto un prestito di US$ 13'200.-- da __________

                                   C.   All'udienza di contraddittorio 17 marzo 1997 __________ ha sollevato un'eccezione di falso richiamandosi all'art. 216 CPC, la firma sul presunto riconoscimento di debito non sarebbe la sua. Ella non avrebbe poi ricevuto l'importo preteso, se non una minima parte sotto forma di regalo. Da ultimo la pretesa sarebbe nulla e la restituzione della somma esclusa ex art. 66 CO. La falsità della firma sarebbe comunque verosimile poiché il documento risulterebbe chiaramente redatto da __________ che aveva motivi di astio nei confronti della convenuta e che in successive lettere denigratorie mai aveva accennato al presunto prestito (cfr. doc. 2, 4, 5 e 6). La firma non sarebbe poi nemmeno simile a quella dell'escussa.

 

                                   D.   Con sentenza 25 marzo 1997 il Pretore ha accolto l'istanza argomentando che l'autenticità della firma è presunta e incombe all'escusso rendere verosimile l'eccezione di falso, cosa che non è riuscita a __________.

 

                                   E.   Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa sollevando la mancata istruzione dell'eccezione di falso ex art. 216 ss. CPC. La presunzione di autenticità poi potrebbe essere adottata solo in casi particolari e non nel caso specifico vista l'esistenza di indizi, già citati davanti al giudice di prime cure, relativi alla falsità della firma. L'appellante lamenta pure la mancata presa in considerazione dell'eccezione fondata sull'art. 20 CO; sarebbe verosimile che tutte le prestazioni finanziarie di __________ erano finalizzate ad ottenere scopi contrari ai buoni costumi (sfruttamento della prostituzione) e alla legge (entrata illegale). Ex art. 66 CO la restituzione sarebbe quindi esclusa. L'escussa ha chiesto in via principale l'annullamento della sentenza ed il rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio previa istruttoria sull'eccezione di falso, in via subordinata la riforma della sentenza nel senso di respingere l'istanza di rigetto.

 

                                   F.   Con osservazioni 23 aprile 1997 __________ rileva che il carattere sommario della procedura di rigetto non consente né l'istruzione dell'eccezione di falso, né l'esame della presunta applicabilità dell'art. 20 CO.

 

 

Considerato

 

in diritto

 

                                1.a)   Gli art. 216-226 CPC relativi all'eccezione di falso non vanno considerati nella procedura di rigetto dell'opposizione. Vi osta il principio di celerità immanente al processo sommario in tema di esecuzione e fallimento: detto altrimenti, l'istituto dell'eccezione di falso e della verifica delle scritture secondo il CPC non trova spazio in sede sommaria ex art. 25 n. 1 LEF. Pure l'abrogato art. 387 cpv. 3 CPC (ora art. 20 LALEF), applicabile alla presente fattispecie, sanciva l'inammissibilità dell'audizione testimoniale e della perizia, mezzi di prova previsti invece dagli art. 216-226 CPC.

 

                                   b)   In concreto il giudice di prime cure si è rettamente determinato omettendo di istruire l'eccezione di falso. La domanda principale dell'appellante va pertanto respinta.

 

                                2.a)   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).

 

                                   b)   Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).

 

                                 c)    Ex art. 117 cpv. 1 CPC il processo deve svolgersi in lingua italiana, ritenuto che per il cpv. 2  “gli atti processuali, i documenti e le perizie” sono trattati allo stesso modo:

                                          La normativa di diritto processuale ticinese riprende un principio generale ben radicato nel diritto ticinese: già l’art. 39 dell’abrogato CPC del 24 giugno 1924 stabiliva che “le allegazioni e conclusioni devono essere scritte in lingua Italiana”.

                                          Si tratta, per “radicata giurisprudenza” della II. Camera civile del Tribunale di appello (cfr. sentenza 15 luglio 1974 in Rep 1975 p. 302-303 nonché sentenza inedita in re Z. c. F. del 3 febbraio 1965 della CCA), di  “un prescritto di ordine pubblico che nel nostro Cantone non richiede alcuna giustificazione per cui l’osservanza di questa fondamentale forma non può essere lasciata all’arbitrio delle parti né all’inerzia del giudice”. Il Tribunale federale ha dal canto suo stabilito che il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e delle tre lingue ufficiali vale solo nei rapporti con le autorità federali per cui il diritto processuale cantonale può prescrivere, tra l’altro, l’uso esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per la stesura degli atti processuali (cfr. DTF 83 III 58, giurisprudenza che ha trovato ulteriore conferma in DTF 102 Ia 35-38; Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).

                                          L’applicazione della norma sotto il vecchio regime (qui ancora valido, mentre dal 6 giugno 1997 il nuovo art. 21 LALEF disciplina in termini univoci l’uso della lingua nel processo sommario in tema di esecuzione e fallimento) ha in sostanza subito attenuazioni nel senso che documenti in francese e tedesco, se non contestati, venivano ammessi siccome ricevibili mentre documenti in altre lingue erano considerati come non prodotti.

                                   d)   In concreto lo scritto in spagnolo 27 maggio 1995 (doc. B), sottoscritto, indicante con precisione la somma dovuta e munito di traduzione, costituisce un valido titolo di rigetto per fr. 18'480.-- oltre ad interessi (di mora) al 5% dal 1° gennaio 1997.

 

                                3.a)   Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).

 

                                   b)   Una firma su un riconoscimento di debito è presunta autentica, ossia non falsa. Se la firma è contestata, ossia eccepita di falso, incombe all'escusso rendere verosimile che la firma non è la sua (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 346 n. 1; cfr. anche SJZ 1980 p. 334; Panchaud/Caprez, op. cit., § 4 n. 1). Ciò può essere fatto producendo firme, possibilmente coeve, che consentano il controllo di conformità, ritenuto che se presentano una struttura sostanzialmente diversa il grado di verosimiglianza dell'eccezione di falsità richiesto ex art. 82 cpv. 2 LEF è raggiunto. Difformità da lievi a medie non sono sufficienti, a meno che altri elementi fattuali concorrano a determinare un giudizio diverso.

 

                                   c)   Per i motivi esposti al punto 2.c) non è possibile considerare il contenuto della documentazione prodotta da __________ poiché interamente in spagnolo. La firma sul doc. 3, assieme a quella che compare sul PE e sulla procura, può però essere confrontata con la sottoscrizione di cui al riconoscimento di debito (doc. B). Quest'ultima presenta una struttura simile alle altre. Vi sono delle difformità (estensione della firma, tratto meno marcato) che vanno qualificate come medie e quindi insufficienti a rendere verosimile la falsificazione. La probabile redazione da parte di __________ del testo del riconoscimento, di per sé, non può essere considerata un valido indizio della falsità della firma. D'altra parte, vista l'impossibilità di tener conto del contenuto dei documenti in lingua spagnola prodotti dall'escussa, si deve concludere che non vi sono altri elementi fattuali atti a rovesciare la presunzione di autenticità.

                                          Va comunque rilevato che la determinazione della falsità o meno del doc. B abbisogna di un istruttoria più approfondita di quella prevista nella procedura di rigetto. Solo un'azione di merito potrà chiarire definitivamente la questione.

 

                                   d)   Dovendo prescindere dal testo dei documenti prodotti dall'appellante, non solo non è verosimile la tesi della nullità del contratto ma essa non è suffragata da alcun indizio concreto; lo stesso vale per l'applicazione dell'art. 66 CO.

 

                                    4.   L’appello 2 aprile 1997 __________ va di conseguenza respinto.

                                          Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 25 e 82 LEF, 385 ss. CPC,

 

pronuncia

 

                                    1.   L’appello 2 aprile 1997 __________ a, è respinto.

 

                                    2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 350.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________ che rifonderà a __________, Fr. 500.-- a titolo di indennità.

 

                                    3.   Intimazione:       -      __________

                                          Comunicazione alla Pretura di __________o-Campagna

 

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria