Incarto n.
14.97.00057

Lugano

10 giugno 1997/B/fp/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 26 febbraio 1997 presentata da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

__________; 

 

 

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 25 aprile 1997 ha così deciso:

 

      “1.   È pronunciato il fallimento della __________a far tempo da venerdì 25 aprile 1997 alle ore 14.00.

 

      2./3./4.  omissis”

 

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 28 aprile 1997 dalla __________ che ne postula l’annullamento;

 

richiamato il decreto presidenziale 5 maggio 1997 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                  A.   Con istanza 26 febbraio 1997 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 22’554.20 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

 

 

                                  B.   All’udienza di contraddittorio del 16 aprile 1997 l’escussa non è comparsa.

 

 

                                  C.   L’appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una ricevuta datata 24 aprile 1997 della __________,  la quale conferma di avere ricevuto l’importo di fr. 23’4334.-- a saldo fatture e pratica d’incasso (doc. A).

 

 

Considerato

 

 

in diritto:

 

 

                                   1.   Per l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.

                                         Ex art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni della notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

 

 

                                   2.   L’appellante adduce per la prima  volta in sede d’appello, di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato al considerando C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato sulla base dell'art. 174 cpv. 1 LEF.

 

                                   3.   La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, siccome non comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF). Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

                                         Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF

 

 

pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello è accolto.

                                         Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:

 

 

                                         “1.    La dichiarazione di fallimento 25 aprile 1997 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,  inc. FA.__________, nei confronti della __________, è annullata.

 

                                         2.     La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________

 

                                         3.     Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________

 

 

                                   II.   La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

 

                                  III.   Intimazione:    -    __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                                   La segretaria