Incarto n.
14.97.00058

Lugano

10 agosto 1999/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 marzo 1997 da

 

 

__________

(patr. dall’avv. __________

 

 

contro

 

 

__________

(patr. dall’avv. __________

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 5 febbraio 1997 dell’UE di Lugano;

 

sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 28 aprile 1997 ha così deciso:

 

                                          “1.    L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

 

                                           2.    La tassa di giustizia in fr. 300.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 750.– a titolo di indennità.”

 

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto 30 aprile 1997 ha chiesto la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

 

con osservazioni 4 giugno 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

 

con decisione 1. luglio 1997 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha decretato il fallimento della __________

 

il 4 febbraio 1999 l’Ufficio fallimenti di Lugano ha comunicato che il fallimento della __________ è in fase di liquidazione e che la __________ ha insinuato un credito di fr. 160’000.–;

 

rilevato che ex art. 206 cpv. 1 LEF tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento (Heiner Wohlfart, in Kommentar zum SchkG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 11 ad art. 206 LEF);

 

considerato come in seguito alla chiusura del fallimento, la ragione sociale __________ è stata radiata d’ufficio dal Registro di commercio (FUSC 6 agosto1999 p. 5349);

 

considerato come la presente procedura sia così divenuta priva d’oggetto, per cui va stralciata dai ruoli;

 

ritenuto che per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare ulteriori spese e non si assegnano indennità;

 

 

pronuncia:           1.      L’appello 30 aprile 1997 di __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.

 

                                2.      Non si prelevano ulteriori spese e non si assegnano indennità.

 

                                3.      Intimazione:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria