Incarto n.
14.97.00069

Lugano

11 maggio 1998/ FA/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 dicembre 1996 da

 

 

__________ rappr. __________

 

 

contro

 

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 23 settembre /21 novembre 1996 dell’UEF di Locarno;

 

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con sentenza 6 maggio 1997 ha così deciso:

 

    “1.   L’istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via provvisoria per fr. 2'441'274.-- oltre interessi al 3,5% dal 1.12.1995 e per fr. 25'429.95 oltre a fr. 410.-- di spese esecutive.

 

     2.   Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 1'520.--, da anticipare dalla parte istante, sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 500.-- di indennità.”

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 20 maggio 1997 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 12 giugno 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

 

preso atto che con scritto 30 aprile 1998 l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello;

 

considerato che il ritiro dell'appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva di oggetto;

 

ritenuto che, per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva di oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

 

rilevato che le parti hanno concordato di compensare le ripetibili si giustifica di non assegnare indennità e di caricare le spese all'appellante;

 

 

pronuncia

                                   1.   L’appello 20 maggio 1997 di ____________________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è posta a suo carico, non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione:    -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria: